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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38393/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, definita "terza interessata", ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto il suo appello avverso il provvedimento del GIP che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto nei confronti di Fraone Domenico. Ha dedotto violazione di norme processuali (art. 322 bis, 648 e 649 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto formato un giudicato cautelare sulla sussistenza dei gravi indizi per il reato di intestazione fittizia aggravata dalla finalità di agevolare la cosca mafiosa "Anello" (giudicato che la ricorrente afferma essere stato successivamente annullato da questa Corte con sentenza n. 64/2022). Ha inoltre contestato che non fosse stato esaminato il motivo relativo alla sproporzione del sequestro e alla correttezza del calcolo effettuato nella consulenza tecnica di parte, e ha lamentato carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente non abbia allegato elementi idonei a dimostrare la qualità di "terza interessata" e la relazione con i beni sequestrati che le consentirebbe di impugnare il provvedimento; inoltre il difensore della Settino non era munito di procura speciale nel giudizio di appello dinanzi al Tribunale del riesame, requisito obbligatorio per i terzi interessati. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    Citato dalla ricorrente come norma violata in relazione al sequestro preventivo; la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 648 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali invocate; la questione sostanziale non è stata esaminata perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione e di procura speciale.

  • art. 649 c.p.p.

    Come sopra: norma richiamata ma non oggetto di valutazione definitiva della Corte per motivi di ammissibilità.

  • art. 100 c.p.p.

    Interpretato dalla Corte nel senso che i terzi interessati al sequestro (portatori di interessi civilistici) devono stare in giudizio con difensore munito di procura speciale; l'assenza di tale procura rende inammissibile l'impugnazione proposta dal terzo.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato quale riferimento alle regole sulla procura speciale: la Corte considera applicabile il principio per la rappresentanza dei terzi interessati, che richiedono procura speciale secondo la giurisprudenza citata.

  • art. 182, comma 2 c.p.c.

    La Corte ha osservato che la disposizione sulla regolarizzazione del difetto di rappresentanza (art. 182(2) c.p.c.) non trova applicazione per il ricorso per cassazione proposto dal difensore del terzo non munito di procura speciale nei procedimenti relativi al sequestro preventivo.

Massime di principio

  • Chi si definisce "terzo interessato" contro un sequestro preventivo deve allegare e documentare la propria relazione con i beni sequestrati (titolarità, possesso, altro titolo) per dimostrare interesse ad impugnare; l'assenza di tale allegazione può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • I terzi interessati sono equiparati a parti private e, per stare in giudizio, il loro difensore deve essere munito di procura speciale (sul modello dell'art. 83 c.p.c. e art. 100 c.p.p.); la mancanza di procura speciale nel grado di appello può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione e l'impossibilità di regolarizzarla con i rimedi previsti per gli altri riti.
  • Le questioni di merito (es. efficacia del giudicato cautelare, sussistenza di gravi indizi, sproporzione del sequestro, rilievi di consulenze tecniche) possono non essere esaminate se il giudice delle legittimità rileva vizi formali di ammissibilità; pertanto è essenziale curare prima di tutto i requisiti processuali.
  • Anche se in altri gradi di giudizio intervenisse una decisione sul merito (es. annullamento di un provvedimento a favore dell'imputato), ciò non sostituisce l'onere del terzo di dimostrare la propria legittimazione all'impugnazione nei confronti del sequestro.
  • In situazioni analoghe, prima di proporre appelli o ricorsi, il terzo interessato deve acquisire e depositare documentazione probatoria della propria qualità rispetto ai beni e assicurarsi che il difensore sia munito di procura speciale, onde evitare inammissibilità formali che precludano ogni esame del merito.

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