Cassazione Civile, Ordinanza n. 08108/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TOSAP per l'anno 2015, emesso in relazione all'occupazione di suolo pubblico con cassonetti e campane destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo parzialmente: era stata ridotta la superficie imponibile al 70%, era stata applicata la tariffa per occupazione permanente e annullate le sanzioni. In appello la sentenza era stata confermata. La società contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e carenza di motivazione sulla legittimazione passiva; (2) violazione degli artt. 38, 39 e 49, lett. a), del D.Lgs. n. 507/1993, sostenendo l'inapplicabilità della TOSAP per mancanza dei presupposti; (3) omesso/errato esame dei fatti relativi alla proprietà delle attrezzature; (4) omessa pronuncia e erronea motivazione sull'onere della prova e sul criterio di determinazione forfettario della tassa; (5) omessa pronuncia e erronea motivazione sulla configurabilità dell'occupazione come permanente. La resistente ha proposto a sua volta ricorso incidentale, poi espressamente rinunciato in memoria senza valida procura speciale per la rinuncia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibili il primo, terzo, quarto e quinto motivo perché formulati ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di "doppia conforme", non essendo state indicate dal ricorrente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile, poiché diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, e in parte infondato, affermando che ai fini della TOSAP è sufficiente l'utilizzazione del bene pubblico da parte di un soggetto diverso dall'ente proprietario, a prescindere dal tipo di rapporto giuridico e dalla strumentalità dell'uso a un pubblico interesse, salvo specifiche esenzioni. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse, dopo la rinuncia inefficace per difetto di procura speciale. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nessuna statuizione sulle spese verso il Comune rimasto intimato; disposto l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il motivo ex n. 5 è precluso in presenza di doppia conforme; il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito o in una rivalutazione delle prove.
La preclusione per doppia conforme opera anche quando la sentenza d'appello aggiunga argomenti di rafforzamento o precisazione senza mutare l'iter logico sui fatti principali.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della TOSAP, ma la censura è stata respinta perché il presupposto impositivo sussiste per l'occupazione/utilizzazione del bene pubblico da parte di soggetto diverso dall'ente proprietario.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39
Richiamato unitamente all'art. 38; la Corte ha confermato che l'uso del suolo pubblico da parte di un soggetto terzo integra il presupposto della tassa.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a)
Invocato per sostenere l'esenzione/inapplicabilità della tassa, ma la Corte ha escluso che la mera destinazione dell'occupazione a un pubblico interesse basti a escludere il tributo in assenza di una specifica esenzione.
La rinuncia al ricorso incidentale richiede procura speciale; in mancanza, la rinuncia non consente l'estinzione del giudizio ma può comportare carenza di interesse e inammissibilità sopravvenuta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Disposto l'obbligo, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per ricorrente principale e incidentale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra che la sentenza di appello si fondi su ragioni di fatto diverse da quelle poste a base della decisione di primo grado.
- La conferma in appello della decisione di primo grado per le medesime ragioni di fatto non viene meno per il solo fatto che il giudice d'appello aggiunga argomenti ulteriori di rafforzamento o precisazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché l'apprezzamento del materiale probatorio resta riservato al giudice di merito.
- Ai fini della TOSAP, il presupposto impositivo sussiste quando un bene pubblico sia concretamente utilizzato o occupato da un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare; non è निर्णisivo il titolo giuridico dell'utilizzazione né il fatto che l'occupazione sia strumentale a un pubblico interesse, salvo specifica esenzione normativa.
- La rinuncia al ricorso incidentale, se non assistita da procura speciale, non produce l'effetto estintivo del giudizio e può tradursi in sopravvenuta carenza di interesse con declaratoria di inammissibilità.
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