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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34770/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 18 marzo 2026 della Corte di appello di Palermo, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo l’8 luglio 2025 alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione per il delitto previsto dall’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Il fatto addebitato consisteva nell’essere stato sorpreso fuori dalla propria abitazione prima delle ore 7:00. Il ricorso contestava l’affermazione della responsabilità penale, deduceva la condizione di tossicodipendenza e chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’esclusione dell’aumento per recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze sulla responsabilità non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e che la tossicodipendenza non scriminava la condotta; le censure sulle attenuanti generiche e sulla recidiva erano generiche e non confutavano le valutazioni della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato: le censure sulla responsabilità non si confrontavano con la motivazione della sentenza d’appello, la tossicodipendenza non aveva efficacia scriminante e le contestazioni relative alle attenuanti generiche e alla recidiva erano generiche. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendovi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La condanna alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione resta ferma. Per l’eventuale diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e altri dati identificativi.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    condannato alla pena di anno uno, mese uno e giorni dieci di reclusione in relazione al delitto di cui all’art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

    La disposizione è indicata come norma incriminatrice del fatto contestato; il testo non ne espone ulteriormente gli elementi costitutivi.

  • art. 62-bis c.p.

    a fronte di una corretta applicazione da parte della Corte territoriale dei canoni ermeneutici che presiedono alla concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62-bis cod. pen.

    La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è rimessa ai criteri applicati dal giudice di merito; nel caso concreto la censura è stata ritenuta generica e non idonea a confutare la motivazione.

  • art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    il riferimento a dati sensibili operati nel corpo del presente provvedimento impone che, per l’ipotesi di sua diffusione, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente, a norma dell’art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

    Quando ricorrono i presupposti indicati nel provvedimento, in caso di diffusione devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • La condizione di tossicodipendenza dell’imputato, di per sé, non costituisce causa di giustificazione né esclude la rilevanza penale della condotta.
  • Il ricorso per cassazione che contesta l’affermazione di responsabilità deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; doglianze che non la confutano possono essere dichiarate manifestamente infondate.
  • Le censure sulla mancata concessione delle attenuanti generiche o sul riconoscimento della recidiva non sono idonee a superare la motivazione di merito se si limitano a considerazioni generiche.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali; in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, può conseguire anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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