Cassazione Penale, Sentenza n. 21646/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revoca della misura di sicurezza consistita in casa di cura e custodia per un anno unita al ricovero in OPG/REMS per due anni. Pur avendo espPiato la pena, non ha mai iniziato a scontare la misura di sicurezza perché si è reso irreperibile. La difesa ha ripetutamente richiesto la revoca sostenendo che non esistono segnalazioni negative dal 2012, che la pericolosità non è stata attualizzata, che ai sensi della L. 81/2014 la durata massima della misura non potrebbe superare il massimo edittale (quindi sarebbe già decorso il termine), che la sospensione indefinita viola gli artt. 5 e 8 CEDU (libertà di movimento e proporzionalità) e che sarebbe necessaria una CTU aggiornata per accertare l'attuale infermità mentale e la cessazione della pericolosità. Il Magistrato e poi il Tribunale hanno dichiarato inammissibile la istanza come mera reiterazione di argomentazioni già disattese in precedenti provvedimenti, rilevando la volontaria sottrazione del ricorrente all'esecuzione della misura e l'impossibilità di procedere al riesame mentre il soggetto rimane irreperibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto fondata la valutazione della magistratura di sorveglianza secondo cui la volontaria sottrazione del ricorrente rende impossibile qualsiasi verifica periodica e peritale sull'attualità della pericolosità; tale sottrazione è indicativa di inidoneità del soggetto alla misura meno gravosa e indice di mancata collaborazione. Sul punto della L. 81/2014 la Corte ha confermato che la limitazione di durata prevista dall'art. 1‑quater si applica alle misure effettivamente eseguite e non può essere invocata quando la misura non ha mai avuto esecuzione per sottrazione dell'interessato. Le doglianze CEDU e la richiesta di CTU non sono state ritenute idonee a mutare la valutazione, in assenza di elementi nuovi e della disponibilità del ricorrente al controllo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; è stata disposta l'omissione dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
Norme richiamate
Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo
La Corte interpreta la norma nel senso che il limite massimo di durata delle misure previsto dalla L. 81/2014 si applica alle misure effettivamente eseguite; non opera invece quando la misura non ha mai avuto esecuzione per volontaria sottrazione dell'interessato
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte valuta la motivazione del provvedimento impugnato come congrua e coerente alla luce della reiterazione delle stesse argomentazioni e dello stato di sottrazione del condannato
Richiamato dalla norma sull'applicazione del limite di durata (art. 1‑quater L. 81/2014) per la determinazione della pena a fini comparativi; non modifica però la conclusione che la norma non si applica alle misure mai eseguite
art. 5 CEDU
Invocato dal ricorrente per violazione della libertà personale per protrazione indefinita della misura; la Corte ritiene che, in assenza di esecuzione e in presenza di volontaria sottrazione, la doglianza non possa prevalere senza elementi nuovi che permettano il riesame
art. 8 CEDU
Richiamato rispetto alla libertà di movimento e di rientro nel paese; la Corte osserva che l'effetto limitativo è conseguenza della scelta del ricorrente di sottrarsi all'esecuzione e che la doglianza non è fondata in assenza di novità
Norma richiamata per l'omissione delle generalità e dei dati identificativi nel provvedimento, applicata dalla Corte
Massime di principio
- La volontaria sottrazione del soggetto alla misura di sicurezza sospende di fatto l'esecuzione e rende impossibile il riesame periodico della pericolosità fino al rintraccio; la sottrazione è considerata indice rilevante di mancata collaborazione e possibile riacutizzazione del disturbo
- La limitazione temporale prevista dall'art. 1‑quater L. 81/2014 si applica alle misure effettivamente eseguite; non è invocabile per misure che non hanno mai avuto esecuzione a causa della sottrazione dell'interessato
- Richieste reiterate prive di elementi nuovi vengono dichiarate inammissibili: per ottenere un riesame favorevole è necessario presentare fatti o prove nuove e concreti elementi di cambiamento
- La necessità di una perizia (CTU) per accertare l'attualità della pericolosità sussiste ma può essere esperita solo se il soggetto è reso disponibile; l'irreperibilità impedisce l'espletamento di accertamenti aggiornati
- Le misure di sicurezza hanno finalità diverse dalle pene detentive (contenimento della pericolosità vs. punizione), quindi la mera comparazione cronologica con la durata delle pene non è sufficiente a ottenere l'estinzione automatica della misura
- In casi analoghi, la strategia difensiva più efficace è procurare la disponibilità del soggetto al controllo (es. favorire la sua comparizione o collaborazione dall'estero), produrre elementi nuovi e documentazione aggiornata e motivare specificamente la richiesta di perizia o di modifica della misura
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