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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6592/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze del 22/10/2024 che aveva annullato l'ordinanza del G.i.p. del 4/10/2024 solo quanto al capo B) e l'aveva confermata quanto al capo A) (delitto ex art. 73, d.P.R. n.309/1990). Le censure principali erano: (i) nullità dell'ordinanza per inosservanza dell'art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p., per aver il giudice pisano omesso una autonoma e puntuale motivazione e limitato il proprio esame al richiamo per relationem ai precedenti provvedimenti; (ii) errata valutazione della gravità indiziaria sul capo A) (vizi di circolarità e analisi atomistica di singoli elementi probatori: la borsa passata in mano, il bigliettino del 21/9/2023, la determinazione del prezzo e la presunta cessione dell'11/8/2023); (iii) violazione dell'art. 274 c.p.p. e mancata considerazione della proporzionalità/adeguatezza della misura cautelare (contestata anche la valutazione delle esigenze cautelari e la presunta utilizzazione di condotte escluse dal provvedimento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha rigettati. Ha ritenuto legittimo il ricorso per relationem del G.i.p. di Pisa ai precedenti provvedimenti, purché consapevole e tale da consentire al destinatario di controllare l'iter logico-giuridico; ha dichiarato adeguata e autonoma la valutazione probatoria contenuta nell'ordinanza del 4/10/2024 (richiamando molteplici e coerenti risultanze investigative: OCP, intercettazioni ambientali, tracciamento GPS, immagini di videosorveglianza, quantità di sostanza e la loro sistematicità) e congrua la conclusione sulla gravità indiziaria per il capo A). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto motivata la misura (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) in ragione dell'organizzazione del traffico, dell'ingente quantitativo e del concreto pericolo di recidiva; ha inoltre osservato che la documentazione sulle fonti lecite di reddito non contrasta efficacemente il pericolo di reiterazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norma che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti; usata per la qualificazione del capo A) e per valutare la gravità degli elementi indiziari a carico degli indagati

  • art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.

    Richiamata nella censura di nullità: la Corte ha valutato che l'eventuale rinvio per relationem non comporta nullità se la motivazione del giudice competente è consapevole e consente il controllo dell'iter logico-giuridico

  • art. 27 c.p.p.

    Richiamato (nel testo) quale norma che impone al giudice competente di esprimersi entro venti giorni dalla pronuncia del giudice dichiaratosi incompetente; la giurisprudenza e la Corte ammettono il rinvio per relationem purché esplicito e controllabile

  • art. 291, comma 2, c.p.p.

    Richiamato in relazione alla conferma della misura da parte del Tribunale del riesame sul presupposto di condizioni e urgenza; legittima la conferma provvisoria se ricorrono i presupposti

  • art. 309 c.p.p.

    Richiamato in ordine alla questione di incompetenza territoriale (il Tribunale del riesame aveva dichiarato incompetente il G.i.p. di Pistoia in favore di quello di Pisa)

  • art. 274 c.p.p.

    Norma pertinente ai presupposti delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che la motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, contesto organizzato, quantità di droga) fosse adeguata e non viziata

Massime di principio

  • Quando un giudice si dichiara incompetente e un altro giudice assume la cognizione del procedimento, il giudice competente può motivare per relationem richiamando le determinazioni del giudice incompetente; tuttavia tale rinvio deve essere consapevole e consentire al destinatario di verificare l'iter logico-giuridico
  • La valutazione della gravità indiziaria va condotta nel suo complesso e non attraverso un 'analisi atomistica' di singoli elementi: singoli elementi deboli possono essere integrati da un complesso di indizi (intercettazioni, rilevazioni GPS, videosorveglianza, quantitativi di sostanza, dialoghi) che assicura la sussistenza dei gravi indizi
  • Le censure sulla proporzionalità della misura cautelare chiedono di dimostrare l’illogicità manifesta della motivazione sulle esigenze cautelari; la presenza di elementi che indicano inserimento in un traffico organizzato, quantitativi significativi e contatti per forniture costituiscono basi solide per il pericolo di reiterazione
  • La documentazione circa fonti lecite di reddito non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione: se il giudice ritiene che tali disponibilità non abbiano impedito la commissione dei fatti, esse possono essere considerate neutre o addirittura aggravanti rispetto all'adeguatezza della misura
  • L'annullamento di taluni capi della contestazione non impedisce che il giudice, ove vi siano elementi concreti, valuti comunque il quadro complessivo per la statuizione sulle esigenze cautelari, purché non si fondi esclusivamente su condotte o fatti espressamente esclusi dal provvedimento

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