Cassazione Penale, Ordinanza n. 05750/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo ripetitivo di censure già vagliate e correttamente respinte in appello, e il secondo motivo una generica contestazione in fatto non idonea a incrinare la valutazione discrezionale del giudice di merito sulle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguarda una condanna in materia di stupefacenti. Il primo motivo contestava l'esclusione dell'ipotesi attenuata, sostenendo in sostanza che la fattispecie dovesse essere ricondotta a un'ipotesi di minore gravità; la Corte rileva però che la censura era già stata esaminata e disattesa dal giudice di merito con argomenti corretti, valorizzando la consistenza delle cessioni, aventi ad oggetto interi panetti, e la loro destinazione a rifornire altri soggetti per l'ulteriore spaccio. Il secondo motivo riguardava il diniego delle attenuanti generiche e viene qualificato come censura generica in fatto, diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale del giudice, il quale aveva escluso il beneficio per la mancanza di elementi favorevoli e per la successiva commissione di nuove analoghe condotte.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche sono rimesse alla valutazione discrezionale del giudice di merito e possono essere escluse in mancanza di elementi favorevoli, specie in presenza di successive condotte analoghe.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile la mera riproposizione di censure già esaminate e motivate in modo corretto dal giudice di merito, quando la decisione di appello abbia dato conto in modo non illogico delle ragioni del rigetto.
- La valutazione sulla particolare tenuità della fattispecie o sull'ipotesi attenuata nei reati di spaccio deve avere riguardo alla concreta consistenza delle cessioni e alla loro destinazione, potendo escludersi l'attenuazione quando la condotta concerna quantitativi significativi e sia finalizzata a ulteriori cessioni.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica, specie quando il giudice di merito valorizzi l'assenza di elementi positivi e la reiterazione di condotte analoghe successive.
- La deduzione in cassazione di mere contestazioni di fatto, senza denunciare specifici vizi di legittimità della motivazione, integra un motivo inammissibile.
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