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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46858/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di condanna per furto semplice (con attenuante della speciale tenuità) pronunciata dalla Corte d'appello di Bari. La difesa ha sollevato un unico motivo: invocazione dello "ius superveniens" in relazione all'introduzione dell'art. 20‑bis cod. pen. (riforma sulle pene sostitutive introdotta dal d.lgs. n. 150/2022), sostenendo che, essendo il ricorso proposto dopo l'entrata in vigore della novella, la materia delle pene sostitutive dovrebbe essere valutata dal giudice dell'esecuzione (ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022) e non dal giudice della cognizione (Corte di cassazione), con la conseguenza che il ricorso per cassazione sarebbe inammissibile o improcedibile rispetto alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai fini della "pendenza" cui si collega l'applicabilità delle norme transitorie (art. 95 d.lgs. n. 150/2022), il momento determinante sia la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello: siccome il dispositivo d'appello è stato pronunciato prima dell'entrata in vigore della riforma (30/12/2022), si considera definita la fase di merito e pendente il grado successivo (cassazione) al momento dell'entrata in vigore. Ne consegue che la disciplina transitoria consente comunque, su istanza del condannato e dopo l'irrevocabilità della sentenza, di attivare davanti al giudice dell'esecuzione il procedimento per l'applicazione delle pene sostitutive (entro 30 giorni dall'irrevocabilità). Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 150/2022 (art. 1, comma 1, lett. a) e art. 20‑bis cod. pen.)

    Ha introdotto l'art. 20‑bis nel sistema delle pene generali per disciplinare le pene sostitutive delle pene detentive brevi; la riforma costituisce la base normativa dello ius superveniens invocato dalla difesa.

  • art. 95 d.lgs. n. 150/2022 (norma transitoria)

    «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado d'appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto"; e: "Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive... al giudice dell'esecuzione... entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza."

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che, se la fase di merito si è conclusa con il dispositivo di appello prima dell'entrata in vigore della riforma, la fase successiva (cassazione) è già pendente e la norma transitoria consente al condannato, una volta irrevocabile la sentenza, di rivolgersi al giudice dell'esecuzione per ottenere le pene sostitutive entro il termine di 30 giorni.

  • art. 545‑bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 150/2022)

    «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti.»

    Serve a collegare immediatamente l'esito del dispositivo con l'eventuale possibilità di sostituzione della pena; la Corte ha richiamato la norma per spiegare che, quando il dispositivo è pronunciato dopo l'entrata in vigore, il giudice deve avvisare le parti; nel caso concreto il dispositivo era ante riforma e quindi la norma non era applicabile al momento della pronuncia.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689 (Capo III, pene sostitutive)

    Contiene la disciplina delle pene sostitutive riformulate dal d.lgs. n. 150/2022; la Corte la pone a riferimento per stabilire i criteri e le modalità di applicazione delle pene sostitutive in sede di esecuzione quando le norme risultino più favorevoli.

  • art. 2, comma 3, cod. pen. (principio sulla applicazione della legge penale nel tempo)

    Richiamato per chiarire che le pene sostitutive sono vere e proprie pene e che, in caso di successione di leggi nel tempo, si applicano i principi generali di diritto temporale delle norme penali (applicazione della norma più favorevole quando ricorra).

  • Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009 (D'Amato) e Sez. 5, n. 37022 del 28/6/2023

    La giurisprudenza di legittimità è stata richiamata per il principio secondo cui la pendenza del giudizio deve essere valutata in relazione al contesto normativo e che la pronuncia del dispositivo d'appello determina la pendenza del grado successivo; la sentenza del 2023 è richiamata per consolidare l'interpretazione applicata al caso specifico.

  • Corte costituzionale, n. 186/2000

    Richiamata a supporto del principio secondo cui, in presenza di inammissibilità, possono comunque essere imposte le spese e sanzioni e non sussistono necessariamente ragioni di esonero.

Massime di principio

  • La "pendenza" ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie non si determina dalla mera proposizione di un ricorso, ma dalla definizione del grado precedente: la pronuncia del dispositivo d'appello determina l'inizio della pendenza del grado successivo (cassazione).
  • Se il dispositivo di merito è stato pronunciato prima dell'entrata in vigore della riforma sulle pene sostitutive, la fase successiva è considerata pendente alla data della riforma; ciò permette al condannato, una volta irrevocabile la sentenza, di presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza per l'applicazione delle pene sostitutive ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 entro 30 giorni dall'irrevocabilità.
  • La introduzione di norme più favorevoli (ius superveniens) può produrre effetti anche sui procedimenti in corso solo nei limiti e con le modalità previste dalle norme transitorie: è fondamentale verificare il momento esatto in cui si è concluso il grado di merito e la pendenza formale del procedimento.
  • In caso di dubbio procedurale tra ricorso per cassazione e istanza al giudice dell'esecuzione, va valutato il calendario processuale (data del dispositivo, deposito motivazioni, termini di impugnazione e irrevocabilità) perché la competenza e la via procedurale dipendono dalla data in cui la fase si considera conclusa rispetto all'entrata in vigore della norma più favorevole.
  • Per difese strategiche: quando la norma più favorevole entra in vigore dopo la pronuncia del dispositivo d'appello ma prima dell'irrevocabilità, considerare l'opzione di istituire l'azione avanti il giudice dell'esecuzione (art. 95) nei termini previsti, evitando di fondare esclusivamente la strategia sul deposito tardivo di ricorsi che potrebbero essere dichiarati inammissibili per ragioni di pendenza.

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