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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31816/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza di secondo grado che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato un avviso di accertamento per l'anno 2007, con cui erano stati recuperati maggior reddito d'impresa e IVA indebitamente detratta in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. Secondo l'Amministrazione, gli acquisti intracomunitari di autoveicoli erano stati intermediati da società fittizie, prive di reale struttura, interposte all'effettivo cedente comunitario. Con l'unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 e 2909 c.c., degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e delle direttive IVA richiamate, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente attribuito alla contribuente la consapevolezza della frode altrui senza adeguata prova. La Corte ha esaminato il motivo alla luce del principio, in materia di IVA, per cui l'Ufficio deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o la conoscibilità con ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; tale prova può essere fornita anche per presunzioni semplici, mentre solo dopo passa al contribuente l'onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile. Applicando questi criteri, la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente valorizzato plurimi indizi convergenti: ricerca e analisi di mercato molto accurate ma acquisti veicolati da quattro società cartiere; trasporto diretto delle auto dal venditore estero alla società contribuente, senza effettivo passaggio dal fornitore italiano; assenza di struttura, uffici, depositi, garage e contabilità in capo alla società interposta; cassetta postale colma di corrispondenza, indice di mera domiciliazione postale. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a fondare la conoscibilità della frode e quindi a giustificare il recupero fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l'unico motivo. Ha confermato la correttezza della decisione di merito che aveva ritenuto provata, in via presuntiva, la consapevolezza o conoscibilità da parte della contribuente della frode IVA realizzata tramite società cartiere nelle operazioni di importazione di autoveicoli. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che, in tema di IVA, l'onere iniziale grava sull'Amministrazione e solo dopo si sposta sul contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per le presunzioni semplici; la Corte conferma che la prova della consapevolezza della frode può essere data anche per indizi.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la prova presuntiva; la Corte ritiene legittimo il ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; dal testo non emerge un'interpretazione specifica della Corte su tale norma.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in relazione al diritto alla detrazione IVA; la Corte opera nel quadro della disciplina della detrazione negabile quando l'acquisto sia soggettivamente inesistente e il cessionario sia consapevole o conoscibile della frode.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come base normativa per l'accertamento IVA anche mediante presunzioni e indizi, a sostegno della prova dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e della conoscibilità della frode.

  • art. 17 Dir. n. 77/388/CE

    Richiamata dalla ricorrente quale fonte comunitaria del diritto alla detrazione IVA; la Corte si conforma ai principi eurounitari sulla negabilità della detrazione in caso di frode nota o conoscibile.

  • art. 167 Dir. 2006/112/CE

    Richiamata dalla ricorrente; la Corte richiama il quadro europeo che subordina la detrazione alla non partecipazione consapevole o conoscibile alla frode.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia la fittizietà del fornitore sia, con elementi oggettivi e specifici anche presuntivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'inserimento dell'operazione in una frode.
  • La prova della conoscibilità della frode può essere desunta da una pluralità di indizi convergenti relativi alla struttura inesistente dell'interposto, alle modalità anomale di esecuzione dell'operazione e alle circostanze concrete dell'affare.
  • Una volta che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nella frode.
  • Ai fini del diniego della detrazione IVA e del recupero delle imposte, non è necessario provare la partecipazione del cessionario alla frode: è sufficiente la sua consapevolezza o la sua colpevole ignoranza secondo l'ordinaria diligenza professionale.
  • La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, da sola, non basta a superare gli indizi di frode quando emergano elementi oggettivi idonei a dimostrare la sostanziale inesistenza del contraente.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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