Cassazione Civile, Ordinanza n. 23789/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva ricevuto un avviso di accertamento per il tardivo versamento della tassa di concessione governativa dovuta in relazione a un contratto di fornitura di servizi per l’anno 2013, con irrogazione della sanzione del 30% sull’importo tardivamente versato. La CTP aveva annullato l’atto, ma la CTR lo aveva riformato accogliendo l’appello dell’Ufficio e ritenendo dovuta la sanzione, senza ravvedimento operoso. In pendenza del termine per impugnare la sentenza d’appello, la società aveva presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018, senza versare alcun importo, assumendo che si trattasse di controversia relativa esclusivamente a sanzioni collegate a un tributo già definito mediante pagamento tardivo. L’Agenzia aveva respinto l’istanza ritenendo la lite non definibile perché riguardante un atto di mera riscossione, secondo la propria circolare interpretativa. La società ha quindi impugnato il diniego sostenendo che la disciplina della definizione agevolata si applica anche alle sanzioni collegate a tributi il cui rapporto sia stato comunque definito o pagato, e che nel caso concreto il tributo principale era stato estinto, sebbene tardivamente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata. Ha ritenuto che, quando la controversia riguarda esclusivamente sanzioni collegate a un tributo, la definizione senza pagamento della sanzione è possibile se il rapporto tributario principale sia stato definito anche con modalità diverse dalla procedura agevolata, incluso il normale pagamento, anche tardivo. Poiché nel caso concreto era pacifico che il tributo fosse stato versato, seppure in ritardo, la lite rientrava nella previsione dell’art. 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere; le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate, mentre quelle relative al giudizio sul diniego sono state integralmente compensate. È rimasto assorbito l’esame dei motivi del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della CTR.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
«in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione»
La norma si applica quando il tributo principale sia stato comunque definito o pagato; la "definizione a zero" della sanzione richiede l’estinzione dell’obbligazione tributaria principale anche tramite modalità diverse dalla definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Nel giudizio estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641
È la base del tributo di concessione governativa contestato nel rapporto principale.
art. 21 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Norma richiamata per l’irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% della tassa tardivamente versata.
art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Richiamato dall’Ufficio nella ricostruzione della sanzione per ritardato versamento.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni collegate a un tributo, la definizione agevolata senza pagamento della sanzione è ammessa solo se il rapporto tributario principale risulti già definito o comunque estinto, anche per effetto del normale pagamento del tributo.
- L’espressione normativa "definito anche con modalità diverse" comprende tutte le modalità di estinzione dell’obbligazione tributaria principale, non soltanto le procedure di condono o definizione agevolata, ma anche l’adempimento spontaneo o tardivo.
- Quando il presupposto della sanzione è un tributo già pagato, sebbene in ritardo, la lite sulla sola sanzione può essere chiusa con la definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 3, senza alcun versamento ulteriore.
- L’interpretazione amministrativa non può restringere la portata della norma oltre il suo tenore letterale quando questo consente la definizione della controversia sulla sola sanzione collegata al tributo già versato.
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