Cassazione Civile, Ordinanza n. 21724/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I medici specializzandi, immatricolati in data anteriore al 1991, avevano convenuto davanti al Tribunale di Roma diverse amministrazioni statali chiedendo, in via principale, la corresponsione di una adeguata remunerazione per gli anni di corso, assumendo la necessità di disapplicare la disciplina interna che aveva limitato la borsa di studio ai soli iscritti in anni accademici successivi. In subordine chiedevano il risarcimento del danno per la tardiva trasposizione delle direttive CEE nn. 75/363 e 82/76; in via ulteriormente gradata domandavano un indennizzo per arricchimento senza causa. Il tribunale respingeva le domande; quanto alla pretesa risarcitoria riteneva maturata la prescrizione decennale, decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370/1999. L'appello veniva dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. I ricorrenti in cassazione contestavano: per il primo gruppo, che la prescrizione non potesse decorrere prima delle sentenze del 2011 che avevano consolidato l'orientamento giurisprudenziale; per il secondo gruppo, che il termine decorresse solo dai DPCM del 2007 che avrebbero rimosso l'ostacolo all'adeguamento interno, che fosse errato il diniego di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, che fossero stati illegittimamente assorbiti i motivi sull'arricchimento senza causa e che le spese andassero compensate. Le amministrazioni resistenti chiedevano anche i danni ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondato il motivo con cui si deduceva la violazione dell'art. 101 Cost., osservando che il giudice di merito può decidere la questione di diritto applicando un orientamento giurisprudenziale, che ciò rientra nell'ordinaria attività interpretativa e non viola la soggezione del giudice soltanto alla legge. Ha poi dichiarato inammissibili, ex art. 360-bis c.p.c., i motivi relativi alla decorrenza della prescrizione del danno da tardiva trasposizione delle direttive comunitarie, perché la sentenza impugnata si era conformata a un orientamento costante della Corte di cassazione: per tali azioni risarcitorie il termine decennale inizia a decorrere dal momento in cui si verificano i primi effetti lesivi della scorretta trasposizione e, per i medici esclusi dal beneficio riconosciuto dall'art. 11 l. n. 370/1999, dal 27 ottobre 1999. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sul rinvio pregiudiziale, affermando che la relativa richiesta non è autonoma domanda e la sua omissione non è motivo autonomo di cassazione; inammissibile anche il motivo sull'arricchimento senza causa per difetto di specificità; infine inammissibile la censura sulle spese, poiché la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Ha rigettato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per mancanza di temerarietà della tesi difensiva. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 101 Cost.
La decisione di merito che applica un orientamento giurisprudenziale nell'interpretazione di una norma di legge non viola la soggezione del giudice soltanto alla legge.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso esaminato, la Corte ha confermato la decorrenza individuata dalla giurisprudenza consolidata.
Richiamato insieme alle norme sulla prescrizione, senza distinguere una ratio autonoma nel caso concreto.
Richiamato insieme alle norme sulla prescrizione, senza distinguere una ratio autonoma nel caso concreto.
Il richiamo all'orientamento consolidato giustifica il giudizio di inammissibilità dell'appello e conferma la tenuta della decisione di primo grado.
Le censure che mirano a ottenere un mutamento di giurisprudenza consolidata sono inammissibili.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non integra autonoma domanda e la sua omissione non è censurabile come specifico motivo di ricorso.
art. 5 TFUE
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme europee asseritamente violate per il tardivo recepimento delle direttive.
art. 189 TFUE
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme europee asseritamente violate per il tardivo recepimento delle direttive.
art. 10 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sul mancato tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo.
art. 47 Carta di Nizza
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela giurisdizionale invocata.
artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.
Richiamati dai ricorrenti nel quadro delle violazioni denunciate.
art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991
Richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina della borsa di studio ai medici specializzandi.
L'articolo ha riconosciuto la borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; per gli altri esclusi da tale previsione la Corte conferma la decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999.
La domanda di responsabilità aggravata è stata respinta perché non ricorreva il presupposto della temerarietà della tesi avversaria.
Richiamato nel motivo sulla pretesa di arricchimento senza causa, ritenuto però inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato nel motivo sulla pretesa di arricchimento senza causa, ritenuto però inammissibile per difetto di specificità.
La compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio non richiede specifica motivazione censurabile in cassazione.
d.lgs. n. 257 del 1991
Disciplina richiamata in relazione alla formazione specialistica e alla remunerazione dei medici specializzandi.
d.lgs. n. 257 del 1999
Richiamato in sentenza quale riferimento alla disciplina censurata dai ricorrenti; il testo riporta che i ricorrenti chiedevano di disapplicarlo nella parte in cui limitava la corresponsione delle borse di studio.
direttive CEE nn. 75/363 e 82/76
Direttive comunitarie la cui omessa o tardiva trasposizione è stata posta a base della domanda risarcitoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura fondata sull'art. 101 Cost. non è configurabile quando il giudice di merito si limiti ad aderire a un orientamento giurisprudenziale nell'interpretazione della norma applicata, poiché ciò rientra nell'ordinaria funzione interpretativa.
- Nelle controversie sul danno da omessa o tardiva trasposizione di direttive non autoesecutive, la prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dal momento in cui si verificano i primi effetti lesivi della mancata o scorretta attuazione e ne siano prevedibili altri; per i destinatari esclusi da una successiva disciplina interna parzialmente satisfattiva, la decorrenza può essere ancorata alla data di entrata in vigore di tale disciplina.
- Una volta che la Corte di cassazione abbia consolidato un determinato indirizzo, le censure volte soltanto a sollecitarne il mutamento sono inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea non costituisce autonoma domanda di parte e la sua omissione non può essere dedotta come motivo autonomo di ricorso per cassazione, salvo diversa specifica deduzione processuale.
- La deduzione di una domanda o pretesa alternativa, come quella di arricchimento senza causa, è inammissibile se non è specificamente ricostruibile dal ricorso o dalla sentenza la sua effettiva proposizione e il suo contenuto processuale.
- La compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale potere non è di per sé censurabile in cassazione.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la prova della temerarietà della condotta processuale della controparte, non desumibile automaticamente dalla mera soccombenza.
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