Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36011/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) deduzione di violazione di legge e vizio motivazionale per aver applicato congiuntamente l'aggravante "abuso delle relazioni domestiche" (art. 61 n.11 cod. pen.) e l'aggravante speciale prevista dall'art. 609 ter n.1 cod. pen. (abuso sessuale commesso dal genitore), sostenendo che la prima debba ritenersi assorbita dalla seconda; 2) censura sulla presunta inutilizzabilità della consulenza ginecologica, ritenuta eccedente le competenze e comunque con possibili danni alla sfera psichica della minore, con richiesta di valutazione dell'inutilizzabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la tesi dell'assorbimento: l'art. 61 n.11 cod. pen. costituisce una circostanza comune di natura oggettiva fondata sull'abuso di relazioni/domesticità (contiguità spaziale, frequentazione abituale, ospitalità, coabitazione) che agevola la commissione del reato, mentre l'art. 609 ter n.1 ha natura soggettiva e si fonda sul vincolo genitoriale e sugli obblighi di vigilanza; le due aggravanti hanno ratio, natura e fondamento differenti e possono concorrere. Sul secondo motivo la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e perché la questione non risultava adeguatamente proposta nel corpo dell'appello: mancava l'indicazione degli elementi richiesti dagli artt. 591 lett. c) e 581 lett. d) c.p.p. e la posizione del ricorrente (reo confesso, mancata contestazione della minore gravità) rendeva irrilevante la censura in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 61 n.11 cod. pen.

    "commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità"

    Circostanza comune di natura oggettiva: punisce l'approfittamento di rapporti o della contiguità spaziale che agevolano la commissione del reato (frequentazione abituale, coabitazione, ospitalità), distinta dall'aggravante soggettiva del rapporto genitoriale

  • art. 609 ter primo comma n.1 cod. pen.

    Aggravante speciale soggettiva prevista per l'abuso sessuale commesso dal genitore (o da chi svolge funzioni genitoriali): si fonda sul disvalore intrinseco del vincolo genitoriale e sugli obblighi di custodia e vigilanza, indipendente dalla coabitazione

  • art. 609 bis cod. pen.

    Norma che incrimina la violenza sessuale; nel caso di specie il fatto ascritto al ricorrente è stato giudicato alla stregua delle aggravanti di cui agli artt. 61 n.11 e 609 ter

  • art. 70 cod. pen.

    Ai fini dell'applicazione delle circostanze si distingue la natura oggettiva delle circostanze legate ai rapporti tra autore e offeso; l'aggravante di cui all'art. 61 n.11 trova applicazione sulla base dei rapporti di frequentazione/contiguità

  • art. 173 disp.att. cod. proc. pen.

    Limiti alla riproduzione dei motivi di impugnazione in cassazione e disciplina formale dei motivi consentiti

  • art. 591 lett. c) e art. 581 lett. d) cod. proc. pen.

    Regole procedurali che richiedono l'indicazione dei motivi e degli elementi a fondamento delle censure in appello; la mancata indicazione impedisce il sindacato in sede di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

  • Principi costituzionali citati (artt. 3, 23 e 25 Cost.)

    Richiamati come limiti ermeneutici per evitare duplicazioni sanzionatorie ingiustificate e per garantire congruità e proporzionalità nella interpretazione delle norme penali

Massime di principio

  • L'aggravante prevista dall'art. 61 n.11 cod. pen. (abuso di relazioni domestiche) ha natura oggettiva: può trovare applicazione anche in assenza di stabile convivenza se sussiste una frequentazione abituale o l'ospitalità che facilita l'incontro tra autore e vittima
  • L'aggravante dell'art. 609 ter n.1 cod. pen. si fonda sul vincolo genitoriale e ha natura soggettiva; perciò non si assorbe automaticamente nell'aggravante comune e le due possono concorrere se ricorrono le rispettive condizioni
  • Per sostenere l'assorbimento o la sovrapposizione di circostanze aggravanti occorre dimostrare coincidenza di ratio, natura e fondamento dell'una rispetto all'altra; similitudini formali non sono sufficienti
  • Le censure relative all'inutilizzabilità di consulenze o perizie devono essere formulate con precisione nel gravame (indicare elementi di fatto e di diritto) ai sensi delle norme processuali, altrimenti sono inammissibili in sede di legittimità
  • La confessione o fatti costantemente accertati nel merito riducono lo spazio di sindacato in cassazione: le questioni processuali e la mancanza di specificità nei mezzi di impugnazione spesso portano al rigetto del ricorso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.