Cassazione Penale, Sentenza n. 36011/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) deduzione di violazione di legge e vizio motivazionale per aver applicato congiuntamente l'aggravante "abuso delle relazioni domestiche" (art. 61 n.11 cod. pen.) e l'aggravante speciale prevista dall'art. 609 ter n.1 cod. pen. (abuso sessuale commesso dal genitore), sostenendo che la prima debba ritenersi assorbita dalla seconda; 2) censura sulla presunta inutilizzabilità della consulenza ginecologica, ritenuta eccedente le competenze e comunque con possibili danni alla sfera psichica della minore, con richiesta di valutazione dell'inutilizzabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la tesi dell'assorbimento: l'art. 61 n.11 cod. pen. costituisce una circostanza comune di natura oggettiva fondata sull'abuso di relazioni/domesticità (contiguità spaziale, frequentazione abituale, ospitalità, coabitazione) che agevola la commissione del reato, mentre l'art. 609 ter n.1 ha natura soggettiva e si fonda sul vincolo genitoriale e sugli obblighi di vigilanza; le due aggravanti hanno ratio, natura e fondamento differenti e possono concorrere. Sul secondo motivo la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e perché la questione non risultava adeguatamente proposta nel corpo dell'appello: mancava l'indicazione degli elementi richiesti dagli artt. 591 lett. c) e 581 lett. d) c.p.p. e la posizione del ricorrente (reo confesso, mancata contestazione della minore gravità) rendeva irrilevante la censura in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
"commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità"
Circostanza comune di natura oggettiva: punisce l'approfittamento di rapporti o della contiguità spaziale che agevolano la commissione del reato (frequentazione abituale, coabitazione, ospitalità), distinta dall'aggravante soggettiva del rapporto genitoriale
art. 609 ter primo comma n.1 cod. pen.
Aggravante speciale soggettiva prevista per l'abuso sessuale commesso dal genitore (o da chi svolge funzioni genitoriali): si fonda sul disvalore intrinseco del vincolo genitoriale e sugli obblighi di custodia e vigilanza, indipendente dalla coabitazione
Norma che incrimina la violenza sessuale; nel caso di specie il fatto ascritto al ricorrente è stato giudicato alla stregua delle aggravanti di cui agli artt. 61 n.11 e 609 ter
Ai fini dell'applicazione delle circostanze si distingue la natura oggettiva delle circostanze legate ai rapporti tra autore e offeso; l'aggravante di cui all'art. 61 n.11 trova applicazione sulla base dei rapporti di frequentazione/contiguità
art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
Limiti alla riproduzione dei motivi di impugnazione in cassazione e disciplina formale dei motivi consentiti
art. 591 lett. c) e art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Regole procedurali che richiedono l'indicazione dei motivi e degli elementi a fondamento delle censure in appello; la mancata indicazione impedisce il sindacato in sede di legittimità
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Principi costituzionali citati (artt. 3, 23 e 25 Cost.)
Richiamati come limiti ermeneutici per evitare duplicazioni sanzionatorie ingiustificate e per garantire congruità e proporzionalità nella interpretazione delle norme penali
Massime di principio
- L'aggravante prevista dall'art. 61 n.11 cod. pen. (abuso di relazioni domestiche) ha natura oggettiva: può trovare applicazione anche in assenza di stabile convivenza se sussiste una frequentazione abituale o l'ospitalità che facilita l'incontro tra autore e vittima
- L'aggravante dell'art. 609 ter n.1 cod. pen. si fonda sul vincolo genitoriale e ha natura soggettiva; perciò non si assorbe automaticamente nell'aggravante comune e le due possono concorrere se ricorrono le rispettive condizioni
- Per sostenere l'assorbimento o la sovrapposizione di circostanze aggravanti occorre dimostrare coincidenza di ratio, natura e fondamento dell'una rispetto all'altra; similitudini formali non sono sufficienti
- Le censure relative all'inutilizzabilità di consulenze o perizie devono essere formulate con precisione nel gravame (indicare elementi di fatto e di diritto) ai sensi delle norme processuali, altrimenti sono inammissibili in sede di legittimità
- La confessione o fatti costantemente accertati nel merito riducono lo spazio di sindacato in cassazione: le questioni processuali e la mancanza di specificità nei mezzi di impugnazione spesso portano al rigetto del ricorso
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