Cassazione Civile, Ordinanza n. 28436/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, da parte della corte territoriale, del diritto di una dipendente assunta nel 1999 con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato a tempo indeterminato, a percepire l'ERS (Emolumento di Riordino del Sistema Retributivo) previsto da un accordo aziendale dell'11 luglio 2000 per il personale in forza a tempo indeterminato alla data della stipula. La società ha impugnato tale decisione sostenendo, con due motivi strettamente connessi, che la corte d'appello avesse erroneamente interpretato gli artt. 1362 ss. c.c. e la disciplina collettiva di settore: secondo la ricorrente, l'ERS era un emolumento sostitutivo e di riordino di precedenti voci retributive riservate a chi già era stabilmente in servizio, sicché rilevava la qualità del rapporto esistente al momento dell'introduzione dell'istituto e non poteva essere valorizzata la successiva trasformazione del contratto da formazione e lavoro a tempo indeterminato; inoltre l'accordo nazionale e quello aziendale del 2000 avevano ridefinito la struttura della retribuzione, escludendo le voci non collegate a prestazioni effettive e il premio di risultato, senza alcun collegamento con l'anzianità di servizio, e quindi senza legittimare l'estensione del beneficio ai lavoratori assunti con contratto a termine di formazione e lavoro. La controricorrente ha resistito chiedendo la conferma della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società. Ha ritenuto fondati i motivi, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui le clausole collettive che, nel quadro di una riforma degli istituti retributivi, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio a tempo indeterminato e li equiparano ai neoassunti, non violano l'art. 3 del d.l. n. 726/1984 né introducono un trattamento discriminatorio, quando riguardano elementi retributivi attribuiti ai soli dipendenti già in forza per evitare decurtazioni del trattamento in godimento. Nel caso concreto l'ERS è stato qualificato come emolumento derivante dal riordino e dalla confluenza di precedenti voci retributive già percepite dal personale stabile, non come voce direttamente collegata all'anzianità di servizio; pertanto il diritto invocato dalla lavoratrice è stato escluso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato l'originaria domanda della lavoratrice. Le spese dell'intero processo sono state compensate integralmente per la complessità della fattispecie e per le oscillazioni giurisprudenziali intervenute nel tempo.
Norme richiamate
Sono stati richiamati per censurare l'interpretazione dell'accordo collettivo e aziendale; la Corte ha accolto la lettura secondo cui il testo contrattuale va interpretato in coerenza con la finalità di riordino della retribuzione e con la distinzione tra personale già stabilmente in servizio e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
La Corte ha ribadito che le clausole collettive che equiparano i lavoratori con contratto di formazione e lavoro ai neoassunti, ai fini di taluni emolumenti riservati al personale già in forza, non violano tale norma e non determinano un trattamento discriminatorio, purché non incidano sulla conservazione dell'anzianità di servizio.
l. n. 863/1984
È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 726/1984, nel contesto della valutazione della legittimità della disciplina collettiva applicata ai lavoratori in formazione e lavoro.
È stata applicata per decidere la causa nel merito dopo la cassazione, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.
secondo comma, ult. parte
Indica il rito camerale e la riserva della motivazione, senza incidere sul merito della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l'interpretazione di una clausola collettiva che istituisce o riordina elementi retributivi deve essere letta alla luce della finalità complessiva dell'accordo e della struttura del trattamento economico che si intende semplificare o razionalizzare.
- Le clausole della contrattazione collettiva che riservano determinati emolumenti al personale già in servizio a tempo indeterminato, escludendo i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro al momento della stipula, sono legittime quando mirano a preservare il trattamento retributivo in godimento e non incidono sul riconoscimento dell'anzianità di servizio.
- Un emolumento nato da un'operazione di riordino e confluenza di voci precedentemente percepite non si identifica necessariamente con un istituto fondato sull'anzianità: la sua spettanza dipende dalla posizione del lavoratore rispetto alla platea individuata dagli accordi collettivi al momento della riforma.
- La trasformazione successiva del contratto da formazione e lavoro a tempo indeterminato non comporta, di per sé, l'automatico diritto a benefici retributivi riservati dalla contrattazione al personale già in forza alla data di introduzione dell'istituto.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e definire il merito della controversia ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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