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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10067/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 319‑quater c.p. e contesta la valutazione probatoria. Denuncia vizio di motivazione e violazione di norme processuali (artt. 192, 546, 530, 129 c.p.p.), sostenendo l'innocenza per evidenza e la genericità/inattendibilità delle dichiarazioni della parte offesa Tardivello Rizzi (assenza di riconoscimento del Sacco, mancata indicazione di tempi/luoghi della presunta consegna di 5.000 euro, contraddizioni con altre dichiarazioni come quelle del teste Marola). Inoltre censura l'omessa valutazione dei "motivi nuovi" proposti dalla difesa e il travisamento dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha richiamato il principio secondo cui per ottenere il proscioglimento per "evidente innocenza" ex art. 129, comma 2, c.p.p., il ricorrente deve fornire elementi che consentano di constatare "ictu oculi" l'innocenza o l'inesistenza del fatto. Il giudice di legittimità ha ritenuto che l'appello e il primo grado abbiano adeguatamente valutato le imprecisioni e le amnesie del testimone Tardivello Rizzi ma ne abbiano comunque riconosciuto l'attendibilità, anche in relazione ai riscontri offerti da altri elementi probatori (segnalazione del curatore fallimentare, accertamenti bancari, dichiarazioni della figlia Laura e del dipendente Marola). Perciò non sussisteva evidenza della prova di innocenza e il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 319‑quater cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al reato ascritto all'imputato; qui citata come titolo di reato per il quale è intervenuta la prescrizione.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di pronunciare il proscioglimento per manifesta evidenza dell'innocenza o dell'inesistenza del fatto; la Corte precisa che il ricorrente deve dimostrare "ictu oculi" l'evidenza dell'innocenza, con elementi tali da escludere la necessità di un esame probatorio più approfondito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza sul vizio di motivazione e sulla valutazione delle prove; norma attinente ai mezzi di prova e valutazione testimoniale.

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Citato tra le norme richiamate nella memoria di ricorso; norma rilevante in materia di impugnazioni e motivi di ricorso, qui evocata nella critica alla motivazione di merito.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le sentenze di proscioglimento parziale o totale; invocata dal ricorrente nella prospettiva di ottenere una pronuncia di proscioglimento anziché la prescrizione.

Massime di principio

  • Per ottenere il proscioglimento per "evidente innocenza" ex art. 129 c.p.p. in sede di cassazione è necessario fornire elementi tali da mostrare "ictu oculi" che l'imputato è innocente o che il fatto non sussiste; semplici censure circa l'attendibilità di una testimonianza non sono sufficienti.
  • La mera contestazione della credibilità di un testimone, senza indicare riscontri concreti e decisivi che dimostrino l'impossibilità fattuale delle affermazioni contestate, difficilmente supera il vaglio di inammissibilità in Cassazione.
  • Quando i giudici di merito motivano la valutazione della testimonianza spiegando imperfezioni e amnesie ma anche riscontri esterni (documenti, accertamenti bancari, altre testimonianze), la Corte di legittimità non sostituisce la propria valutazione a meno che non emerga una palese manifesta evidenza di innocenza.
  • Le censure generiche e non specificamente circostanziate sulla motivazione o sui "motivi nuovi" rischiano l'inammissibilità; è necessario indicare esattamente quali elementi probatori non siano stati considerati e perché tali elementi dimostrino in modo evidente l'innocenza.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte soccombente può essere condannata alle spese e ad ammende; pertanto, prima di proporre ricorso in Cassazione conviene valutare la concretezza e l'immediatezza degli elementi a supporto dell'eccezione di manifesta innocenza.

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