Cassazione Penale, Sentenza n. 10576/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione presentati separatamente dagli imputati e dal Procuratore Generale contestavano principalmente: (i) vizi di motivazione e presunto travisamento delle intercettazioni e delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia; (ii) mancato riconoscimento o errata comparazione delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti ex art.416-bis; (iii) errori nella determinazione della pena (dosimetria, applicazione dell'art.81 cod. pen. per la continuazione, e mancato adeguamento alle modifiche normative); (iv) profili di ne bis in idem e litispendenza; (v) applicazione dell'aggravante/nuova cornice edittale introdotta dalla legge n.69/2015 (art.5) per i reati commessi fino alla metà del 2015; (vi) questioni processuali relative all'iscrizione del difensore all'albo speciale per Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza o per vizi formali i ricorsi di numerosi imputati (tra cui Giorgio Tranchino, Raffaele Nobile, Anna Capone, Luigi Belardo, Gioacchino Cennamo, Giuseppe D'Ambrosio, Alfredo Barile, Luigi Rocco e Mauro Bencivenga). Ha respinto nel merito gli altri ricorsi proposti da Salvatore Zimbaldi, Bruno Tuccillo, Sabato Felli, Corrado Polizzi e quello del Procuratore Generale. La Corte ha confermato la valutazione di merito sulla sussistenza del clan "Moccia" e sulle responsabilità individuate, ritenendo congrua la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori, e ha ritenuto corretta l'applicazione della previgente cornice edittale (più favorevole) in assenza di prova di condotte posteriori all'entrata in vigore della riforma del 2015. Sono state anche imposte condanne alle spese processuali e somme a titolo di ammenda/risarcimento spese secondo quanto disposto in sentenza.
Norme richiamate
Norma relativa all'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto provata l'esistenza del clan e la partecipazione di numerosi imputati; in assenza di prova di comportamenti successivi all'entrata in vigore della modifica 1.69/2015 è stata applicata la cornice edittale precedente, favorevole all'imputato
art.416-bis, comma 1 (decreto legge/legge 69/2015 - richiamata come art.416-bis.1)
Riforma che ha inasprito la pena per il reato associativo; la Corte ha stabilito che, per l'applicazione della nuova cornice, è necessaria prova di condotte in epoca concomitante o successiva all'entrata in vigore; in mancanza si applica la norma più favorevole (favor rei)
art.2 cod. pen. (principio di legalità)
Richiamato in relazione al principio "favor rei": la modifica normativa più grave non è stata applicata in assenza di elementi probatori che ancorino i fatti alla nuova vigenza
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito eserciti ampia discrezionalità nel fissare la pena purché dia motivazione che richiami i criteri di legge; tale discrezionalità è insindacabile in Cassazione salvo illogicità palese
Declaratoria di non punibilità: la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano indicato elementi concreti tali da imporre la declaratoria di non punibilità e ha respinto le censure in tal senso
Regole di valutazione della prova: la Corte ha affermato che l'interpretazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori è valutazione di merito non riapribile in Cassazione se adeguatamente motivata e priva di macroscopici errori (travisamento della prova)
Elencazione dei motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha valutato i motivi ai sensi delle lettere richiamate (b, c, e) e ha dichiarato inammissibili i ricorsi non specifici o volti a una rivalutazione dei fatti
Ne bis in idem: la Corte ha richiamato il principio che impedisce la duplicazione del processo solo quando sussista identità storico-naturalistica del fatto (tempo, luogo, condotta); qui i periodi contestati erano differenti
Continuazione: utilizzata in sede di dosimetria delle pene in merito; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sull'aumento per continuazione quando adeguatamente motivato
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che la comparazione tra attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se motivata
Spese processuali: norma richiamata per la condanna al pagamento delle spese dei ricorrenti in caso di inammissibilità o rigetto
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla esposizione dei motivi in cassazione: la Corte ha agito nei limiti di quanto previsto per la esposizione dei motivi di ricorso
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione in fatto delle prove: i motivi che chiedono una diversa lettura delle intercettazioni o delle dichiarazioni di collaboratori sono inammissibili salvo che venga dimostrato un travisamento palese della prova o una manifesta illogicità "ictu oculi" della motivazione
- La comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti è valutazione discrezionale del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o arbitraria
- Nella determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità purché faccia espresso richiamo, anche sintetico, ai criteri dell'art.133 cod. pen.; tale dosimetria è difficilmente sindacabile in Cassazione
- In presenza di modifica di legge sfavorevole all'imputato (inasprimento), per applicarla occorre che i fatti si collochino temporalmente in modo certo nella vigenza della nuova norma; in caso di dubbio o mancanza di prova si applica la norma più favorevole (principio del favor rei)
- Per far valere litispendenza o ne bis in idem è necessario dimostrare l'identità storico-naturalistica del fatto (stessi eventi, tempo e persone); periodi distinti di partecipazione non configurano duplicazione automatica
- Questioni formali (es. iscrizione del difensore all'albo speciale per Cassazione) possono determinare l'inammissibilità del ricorso: verificare requisiti formali prima del deposito
- Chi impugna l'uso di provatori collaboratori deve indicare elementi specifici e concreti che mettano in crisi la credibilità o il contenuto decisivo delle loro dichiarazioni; generiche censure di inattendibilità sono inefficaci
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