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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29155/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello nella parte in cui era stata ritenuta l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990 - capo 1), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Le censure principali sostengono che mancassero gli elementi oggettivi e soggettivi tipici del delitto associativo: assenza di una struttura organizzativa stabile, mancanza di "affectio societatis" (vincolo duraturo), insufficienza numerica dei partecipanti, episodicità e breve arco temporale (20 giorni) degli illeciti, mancanza di risorse e ruoli ripartiti, nonché che i fatti potessero essere più correttamente qualificati come concorso di persone in reati-scopo (art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990) o come delitto continuato. Ulteriori motivi riguardavano contestazioni circa la specifica partecipazione a singoli capi (es. capo 2 per Minissale), la determinazione della pena e questioni processuali come la non concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva (Spinelli).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate, in linea generale, le censure relative alla configurabilità del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, evidenziando carenze motivazionali della sentenza impugnata circa l'elemento organizzativo e la 'affectio societatis' e l'assenza di adeguati elementi concreti a supporto di una associazione stabile. Conseguentemente ha annullato la sentenza impugnata, in parte qua, nei confronti di Florelli Flaminio, Minissale Francesco, Fiumara Gregorio, Scimone Gianpaolo, Sessa Carmelo e Azzara Maurizio limitatamente all'imputazione di cui all'art. 74 (capo 1 della rubrica), con rinvio per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Sul resto delle doglianze la Cassazione ha invece rigettato il ricorso di Minissale (per gli altri motivi relativi ai capi diversi dall'art. 74) e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Spinelli Mario, condannandolo al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria per inammissibilità. Altre questioni di merito (interpretazione delle intercettazioni, valutazione delle prove nei singoli capi) sono state ritenute, in gran parte, insindacabili in sede di legittimità ove fondate su valutazioni logiche del fatto.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 74

    La Corte ha richiamato che per la configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è necessario un "quid pluris" rispetto al mero accordo criminoso: occorre evidenziare una struttura organizzativa stabile, una ripartizione di ruoli e la disponibilità durevole di persone/mezzi finalizzati al programma criminoso. L'assenza di elementi concreti di organizzazione e di una 'affectio societatis' rende possibile una diversa qualificazione come concorso di persone.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Rilevato come i singoli reati-scopo contestati possano rientrare nella fattispecie del concorso di persone (art. 110 c.p.) e dell'art. 73, qualora manchi l'elemento organizzativo proprio dell'art. 74.

  • Codice penale, art. 110

    La Corte ha sottolineato che, in assenza del requisito organizzativo, i fatti possono costituire concorso di persone nel reato continuato o plurimo, non necessariamente associazione; va dunque valutata la diversa distinzione tra accordo criminoso e associazione stabile.

  • Codice penale, art. 81, comma 2

    Riferimento al disegno criminoso unitario e alla possibile qualificazione dei fatti come delitto continuato/accordo criminoso piuttosto che associazione.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Richiamato nell'ambito del motivo di Spinelli relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura avendo la valutazione sulle attenuanti carattere di giudizio di merito congruamente motivato.

  • Codice penale, art. 133

    Utilizzato nella valutazione della recidiva e della dosimetria della pena: la Corte d'appello ha ritenuto la recidiva applicabile con valutazione sull'attualità e sulla pericolosità, valutazione che la Cassazione ha ritenuto insindacabile ove congrua.

  • Giurisprudenza di legittimità (massima indicata, es.: Sez. 6, n. 27433/2017)

    Richiamati principi consolidati secondo cui l'elemento distintivo dell'associazione di tipo mafioso o di tipo finalizzato al traffico di stupefacenti è la struttura organizzativa stabile; la mera cooperazione occasionale o ripetuta non è sufficiente.

Massime di principio

  • Per configurare l'art. 74 d.P.R. 309/1990 non basta la commissione di più reati-scopo: è necessario dimostrare una struttura organizzativa stabile ("quid pluris"), ruoli distribuiti, divisione di compiti/proventi e la 'affectio societatis' tra i partecipanti.
  • Fatti episodici, ravvicinati nel tempo e con partecipanti talvolta differenti sono più coerenti con il concorso di persone (art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990) o con il reato continuato, anziché con un'associazione stabile; il breve arco temporale e la mancanza di risorse/mezzi comuni indeboliscono la tesi associativa.
  • Le intercettazioni e il linguaggio criptico sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito: la Cassazione sindaca l'interpretazione solo se illogica o contraddittoria; quindi le difese devono puntare in primo luogo a dimostrare l'assenza di elementi oggettivi che colleghino stabilmente i soggetti.
  • Se la motivazione di merito omette di spiegare come siano soddisfatti gli elementi costitutivi dell'associazione (organizzazione, stabilità, affectio societatis), la Corte di legittimità può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame; dunque per la difesa è efficace censurare specificamente la carenza motivazionale su questi punti.
  • Le questioni relative alla determinazione della pena, alla concessione di attenuanti generiche o all'applicazione della recidiva sono, salvo vizi di legge o illogicità manifesta, soprattutto valutazioni di merito difficili da ribaltare in Cassazione.
  • In presenza di più imputati, se la prova non dimostra contatti duraturi o una cassa comune o una ripartizione stabile dei ruoli/proventi, è prudente prospettare alternativamente la qualificazione come concorso semplice o reato continuato, richiedendo al giudice di motivare esplicitamente la scelta qualificatoria.

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