Cassazione Penale, Sentenza n. 3055/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: 1) errata qualificazione giuridica dei fatti per violazione dei principi di specialità e consunzione (art. 15 c.p.), sostenendo che la condotta di sostituzione di persona fosse parte integrante della truffa e dovesse essere assorbita nella fattispecie di truffa; 2) difetto di motivazione in relazione al riconoscimento e applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 640, comma secondo, nn. 2 e 2-bis c.p., lamentando che il riconoscimento sia avvenuto su base oggettivizzante e privo di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, avendo il ricorrente aderito al rito speciale (art. 444 c.p.p.), con l'accordo fra le parti, non poteva riallacciarsi in cassazione a contestazioni di fatto o a vizi motivazionali sulla responsabilità penale che implicano rivalutazioni probatorie. La Corte ha richiamato i limiti di impugnabilità stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e ha qualificato i motivi come tentativo di rimettere in discussione valutazioni di fatto e di ruolo del ricorrente nei reati contestati, questioni non sindacabili in cassazione nel rito speciale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma pari a euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che disciplina l'accordo tra imputato e PM per l'applicazione della pena (rito speciale); la Corte rileva che con l'accesso a tale rito l'imputato rinuncia di fatto a contestare le premesse storiche dell'accusa in sede di cassazione
Norma sulla truffa e relative aggravanti; il ricorrente contestava il riconoscimento di aggravanti, ma la Corte ha ritenuto la doglianza come inscindibilmente connessa a questioni di fatto non sindacabili nel rito speciale
Norma relativa al reato connesso (sostituzione di persona) considerata in continuazione con il reato principale nella sentenza di merito; la Corte non ha consentito la riconsiderazione in cassazione delle valutazioni di fatto
Principi di specialità e consunzione invocati dal ricorrente per sostenere assorbimento di fattispecie, ma la Corte ha osservato che la deduzione richiedeva valutazioni fattuali e probatorie non ammissibili in cassazione nel rito speciale
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita espressamente i motivi di impugnazione per la sentenza di applicazione della pena; la Corte ha confermato che solo le ipotesi tassativamente indicate sono sindacabili e che non rientrano le doglianze meramente motivazionali sulla responsabilità penale quando l'imputato ha accettato il rito
Prevede condanna per spese e ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per sanzionare l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Chi aderisce al rito speciale di cui all'art. 444 c.p.p. accetta implicitamente le premesse fattuali concordate; in cassazione non è possibile rialzare questioni che implichino rivalutazioni probatorie o ricostruzioni fattuali.
- L'impugnazione in cassazione contro una sentenza di applicazione della pena è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; doglianze meramente motivazionali o di fatto sono generalmente inammissibili.
- Per contestare la qualificazione giuridica dei fatti in cassazione è necessario che l'errore sia immediatamente evidente e palese rispetto al capo di imputazione; non sono ammesse questioni che richiedano esame del materiale probatorio o ricostruzione dei ruoli soggettivi.
- Se si intende preservare la possibilità di sindacato in sede di legittimità su questioni di fatto o valutazioni probatorie, è preferibile non aderire al rito speciale e scegliere il giudizio ordinario, oppure formulare in primo grado impugnazioni specifiche e circoscritte nei limiti consentiti dalla legge.
- Quando si deducono aggravanti o circostanze, occorre che la motivazione della loro applicazione sia specifica e non meramente oggettivante; tuttavia, nel rito speciale la contestazione di tale motivazione potrà risultare comunque inammissibile se implica questioni di fatto.
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