Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5701/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva riformato in senso favorevole la determinazione della pena disposta dal Tribunale di Castrovillari per il reato di furto aggravato (artt. 624-bis, 625 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) travisamento della prova relativa al riconoscimento fotografico operato da Luzzi (rilevando che dalle dichiarazioni non sarebbe desumibile un riconoscimento certo); 2) violazione dell'art. 195 c.p.p. e inutilizzabilità della testimonianza de relato resa dal maresciallo Loria in ordine alle sommarie informazioni rese dalla Luzzi e, inoltre, che la difesa non avrebbe mai prestato consenso all'acquisizione del verbale contenente presunte dichiarazioni confessorie del Chimenti ma solo al fascicolo fotografico; 3) mancata risposta della Corte territoriale sulle censure relative alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 (forzatura tapparella e rottura vetro). Infine eccezione di prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il primo motivo era in realtà nuovo e non poteva essere proposto per la prima volta in Cassazione; la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione della testimonianza de relato del maresciallo Loria in relazione all'individuazione fotografica, poiché la difesa non aveva chiesto l'escussione della fonte diretta (Luzzi) ai sensi dell'art. 195 c.p.p.; la Corte d'appello non ha utilizzato le dichiarazioni confessorie rese nelle sommarie informazioni per fondare la condanna, potendo basarsi sul riconoscimento fotografico e sul rinvenimento della refurtiva nell'abitazione dove il Chimenti era stato notato; le censure sull'aggravante sono risultate generiche e quindi inammissibili in Cassazione; la prescrizione non è maturata considerata la previsione che fissa in dieci anni il massimo della pena per il reato aggravato e gli atti interruttivi intervenuti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Fondamento della censura per travisamento della prova e limiti al sindacato di legittimità sulla valutazione della prova; la questione dedotta come "nuova" non poteva essere introdotta in Cassazione.

  • art. 195, co. 1 e co. 3, c.p.p.

    Regola sulla testimonianza indiretta (testimonianza de relato): la fonte diretta può essere escussa su richiesta della parte; in mancanza di tale richiesta, la testimonianza indiretta è utilizzabile.

  • art. 624-bis c.p. (richiamato come criterio per la determinazione della pena)

    Richiamata la previsione che, quando il reato è aggravato, il massimo edittale può arrivare a dieci anni; tale parametro è stato utilizzato per il calcolo del termine di prescrizione.

  • art. 625, co. 1, n. 2), c.p.

    Circostanza aggravante contestata (forzatura di una tapparella e rottura di un vetro) che incide sulla qualificazione del reato; la Corte ha ritenuto che le censure in Cassazione fossero generiche e quindi inammissibili.

  • artt. 157, 158, 160, 161 c.p. (prescrizione)

    Norme applicate per il calcolo del termine di prescrizione, tenuto conto della pena massima e degli atti interruttivi; conclusione che la prescrizione non era pervenuta.

  • art. 616 c.p.p.

    Autorità per la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.

  • art. 23, co. 8, dl. 28/10/2020, n. 137 (convertito)

    Norma procedurale richiamata in ordine alla trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi per i quali tale modalità sia espressamente richiesta; citata nel procedimento di Cassazione.

Massime di principio

  • Non possono essere introdotti in Cassazione motivi 'nuovi' che non siano stati dedotti in precedenti gradi: la Corte dichiara inammissibile l'impugnazione se il motivo è nuovo e contrasta con il divieto di estendere il sindacato in cassazione.
  • La testimonianza de relato (testimonianza indiretta resa da ufficiale di polizia giudiziaria) è utilizzabile se la difesa non chiede l'escussione della fonte diretta ai sensi dell'art. 195 c.p.p.; pertanto la mancata richiesta della parte rende ammissibile l'uso di tali dichiarazioni.
  • Le doglianze generiche che si limitano a rimandare alle critiche svolte in grado di appello senza esporre con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto non sono idonee a fondare un ricorso per cassazione e saranno dichiarate inammissibili.
  • Nelle eccezioni di prescrizione occorre calcolare il termine sulla base della pena massima applicabile (tenendo conto delle aggravanti) e considerare gli atti interruttivi; un'esatta determinazione del termine può escludere la prescrizione anche se il reato è anteriore.
  • Le dichiarazioni confessorie raccolte nella fase delle sommarie informazioni possono essere valutate ma la Corte di merito può scegliere di non fondare la condanna su di esse se ritiene sufficienti altre prove (es. riconoscimento fotografico e rinvenimento della refurtiva).
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (cassa delle ammende).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.