Cassazione Civile, Ordinanza n. 26207/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Gli eredi di un docente civile che aveva prestato attività di insegnamento di materie scientifiche presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto, sulla base di convenzioni annuali stipulate tra il 1996 e il 2008, avevano chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro e la conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive e della maggiore somma dovuta a titolo di TFR. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la subordinazione, perché gli elementi valorizzati non consentivano di inferire con certezza un rapporto di lavoro subordinato anziché un rapporto compatibile con lo schema convenzionale previsto dai contratti. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2022 c.c., 409 n. 3 c.p.c., art. 2 l. n. 1023/1969 e clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, censurando l'incongruità logica e giuridica dell'accertamento di merito sulla subordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, richiamando un proprio precedente conforme secondo cui il rapporto di lavoro dei docenti civili delle scuole militari della Marina e dell'Aeronautica, instaurato sulla base di convenzioni annuali previste dalla legge n. 1023/1969, ha natura di rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, regolato dalle norme speciali di settore. Inoltre ha ribadito che, in tema di trattamento economico dei pubblici dipendenti a tempo determinato e di progressione stipendiale per anzianità, il principio di non discriminazione della clausola 4 dell'Accordo quadro può operare anche mediante il raffronto con dipendenti a tempo indeterminato di altro ministero o comparto, se il confronto risulta positivo e non emergono ragioni obiettive che giustifichino il diverso trattamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato quale parametro per qualificare il rapporto come subordinato.
È citato dai ricorrenti nel novero delle norme asseritamente violate, senza ulteriore sviluppo specifico nel testo.
È richiamato per la riconducibilità della controversia alla materia del lavoro subordinato.
art. 2 l. n. 1023/1969
È indicata come base normativa del rapporto convenzionale dei docenti civili delle scuole militari.
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE
È applicata al personale statale a termine in tema di non discriminazione retributiva e progressione stipendiale per anzianità, anche tramite raffronto con dipendenti a tempo indeterminato di altro ministero o comparto, in assenza di ragioni obiettive di giustificazione.
La Corte rinvia alla motivazione del precedente conforme per continuità interpretativa.
Massime di principio
- Il rapporto dei docenti civili delle scuole militari della Marina e dell'Aeronautica, quando instaurato sulla base di convenzioni annuali previste dalla normativa speciale, deve essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato con pubblica amministrazione, e non come rapporto autonomo o meramente convenzionale.
- Quando la disciplina speciale si coordina con la clausola di non discriminazione del lavoro a tempo determinato, il pubblico dipendente a termine può invocare il confronto con dipendenti a tempo indeterminato anche appartenenti a un diverso ministero o comparto, purché il raffronto sia omogeneo per caratteristiche del lavoro e delle condizioni di svolgimento e non esistano ragioni obiettive che giustifichino il trattamento deteriore.
- In presenza di un precedente di legittimità conforme, la Corte può richiamarne la motivazione per relationem e darvi continuità quando la questione di diritto sia identica.
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