Cassazione Penale, Sentenza n. 6048/2025 del 13/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce: (1) violazione degli artt. 111 Cost. e 292 c.p.p. per presunta mancata considerazione di plurimi elementi favorevoli alla richiesta di sostituzione della misura, in particolare l'offerta di risarcimento alle curatele fallimentari e l'evoluzione processuale (notifica del decreto che dispone il giudizio immediato e richiesta di giudizio abbreviato); (2) violazione degli artt. 272 e 275 c.p.p. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura, sostenendo l'assenza di recidiva, la funzione rieducativa della pena e la necessità di misure meno afflittive proporzionate alla pena concreta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale secondo cui sussistevano esigenze cautelari di prevenzione ex art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., fondate sulla perdurante e sistematica reiterazione degli illeciti per anni, sull'uso di nuove compagini societarie e prestanomi, sugli esiti delle perquisizioni e sull'emersione di società estere riconducibili agli indagati, nonché sul concreto rischio che, liberati, gli indagati avrebbero potuto inquinare le prove, interferire con clienti e fornitori e occultare o precostituire documentazione. La Corte ha ritenuto irrilevante l'offerta risarcitoria di 30.000 euro rispetto alla consistenza del danno (oltre 2 milioni di euro) e non sufficiente la prospettazione del rito abbreviato o di misure meno afflittive, anche perché tali misure non avrebbero impedito operazioni societarie e finanziarie funzionali alla reiterazione del reato. La Corte ha inoltre sottolineato il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione in fatto svolta dal giudice di merito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1‑ter, disposizioni di attuazione del c.p.p.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lettera c) c.p.p.
La misura cautelare può fondarsi su esigenze di prevenzione esterne al processo (tutela della collettività). È legittimo presumere, entro limiti di ragionevolezza, che chi è accusato di reati gravi e vi sono indizi sufficienti possa porre in pericolo i beni tutelati dalla detenzione preventiva.
Norma richiamata in relazione ai presupposti per l'applicazione delle misure cautelari e ai criteri di scelta; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato i criteri valutativi previsti.
Norma sulla scelta e proporzionalità della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato l'inidoneità di misure alternative nel caso concreto.
Richiamata nella censura sulla motivazione; la Corte ha confermato che la motivazione del giudice di merito è coerente, non manifestamente illogica e sufficiente a spiegare la scelta della custodia cautelare.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente (principio del giusto processo) ma la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la garanzia del contraddittorio e della motivazione plausibile, atteso il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto.
art. 94 disposizioni di attuazione del c.p.p., comma 1-ter
Richiamata per l'adempimento formale a cura della cancelleria in ordine alle comunicazioni successive alla decisione.
Corte Cost. n. 64/1970 e n. 57/2022
Precedenti richiamati a sostegno della ratio preventiva della custodia cautelare: confermano la legittimità di misure cautelari fondate su esigenze di tutela collettiva e prevenzione esterna al processo.
Cass. Sez. 5, n. 51604/2017 e n. 51260/2014 (giurisprudenza consolidata)
Principi richiamati sul limite del sindacato di Cassazione (impossibilità di rivedere la valutazione in fatto e la scelta tra ricostruzioni alternative) e sulla non necessità di una dimostrazione analitica dell'inidoneità di tutte le misure alternative se il giudice indica elementi specifici che giustificano la custodia.
Massime di principio
- La custodia cautelare ex art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. può essere giustificata da esigenze di prevenzione esterne al processo (tutela della collettività); non è limitata al solo pericolo di fuga o di inquinamento delle prove.
- Argomentazioni difensive basate sulla proposta risarcitoria o sull'avvio del giudizio immediato/rito abbreviato non aboliscono automaticamente il pericolo cautelare: occorre valutare la proporzione tra l'entità del ristoro e il danno contestato e l'effettiva capacità delle misure alternative di impedire la reiterazione del reato.
- La persistenza e la sistematicità delle condotte illecite, l'uso di societa' di comodo e prestanomi, nonché l'emersione di strutture patrimoniali estere sono elementi che giustificano la conservazione della misura cautelare per prevenire la reiterazione e la dispersione della base economica del reato.
- L'esistenza di un'istanza di rito abbreviato o l'imminenza del processo non eliminano di per sé il pericolo di inquinamento delle prove o quello di reiterazione; il giudice deve motivare perché tali circostanze incidano sulle esigenze cautelari se così è.
- La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sulla motivazione e sulla valutazione dei fatti: può censurare solo vizi di logicità, coerenza o manifesta illogicità, non la scelta tra ricostruzioni alternative dei fatti.
- Per contestare efficacemente una custodia cautelare è necessario dimostrare, con argomentazione circostanziata, l'assenza delle esigenze cautelari o l'effettiva idoneità di misure meno afflittive a prevenire la reiterazione o l'inquinamento delle prove; deduzioni generiche o la semplice rappresentazione di fatti alternativi difficilmente sono sufficienti.
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