Sentenza n. 1660/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 297/2024, passata in giudicato, concernente l’accredito della carta del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 297/2024 del Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, nella misura di 500 euro annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente condanna del Ministero all’accredito degli importi. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 ottobre 2024, era passata in giudicato e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 prima della notifica del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 7 agosto 2025. Il Ministero non aveva contestato la propria inottemperanza. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando la sussistenza di un giudicato esecutivo, la regolare notificazione della sentenza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’inadempimento non contestato del Ministero. Ha ordinato al Ministero di accreditare, mediante la carta del docente, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con termine di 60 giorni. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza sino all’integrale pagamento. Il TAR ha ritenuto compatibili e concorrenti la penalità di mora e la nomina del commissario ad acta anche in presenza di una condanna pecuniaria. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
la penalità di mora chiesta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.
Consente di stabilire una somma dovuta per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato; la penalità è stata ritenuta compatibile con una condanna pecuniaria e con la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione
Il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni è stato verificato quale presupposto per l’avvio dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
carta del docente, istituita dall’art. 1 co. 121 della legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza passata in giudicato ha imposto a un’amministrazione l’erogazione di una somma o l’accredito di un beneficio e l’inadempimento non è contestato, il giudice deve ordinare l’esecuzione specifica del giudicato entro un termine determinato.
- La nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. sono strumenti di tutela concorrenti e possono essere disposti congiuntamente anche per l’esecuzione di una condanna pecuniaria.
- La penalità di mora può essere quantificata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale pagamento.
- L’avvio dell’esecuzione nei confronti di un’amministrazione debitrice presuppone il rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 907/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1625/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →