Cassazione Penale, Ordinanza n. 21469/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui ha determinato l'aumento di pena a titolo di continuazione per un fatto-reato già giudicato. La difesa deduce carenza di motivazione sulla quantificazione dell'aumento sanzionatorio, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni della misura della pena applicata per i reati satellite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata. La determinazione della pena in continuazione è stata considerata sorretta da motivazione congrua, con richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e con distinzione dell'aumento per ciascun reato satellite. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Criterio di riferimento per la determinazione e la commisurazione della pena, richiamato per verificare la congruità dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione.
Non citato espressamente nel testo, ma la decisione si risolve in una declaratoria di inammissibilità con conseguenze economiche a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che si limiti a contestare genericamente la misura della pena determinata a titolo di continuazione senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice di merito espliciti le ragioni della quantificazione alla luce dei criteri legali di commisurazione e distingua l'aumento per ciascun reato satellite.
- La Cassazione non può essere investita di una richiesta di nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
- La doglianza sulla pena è inammissibile se non indica specifici vizi logici o giuridici della motivazione, ma mira soltanto a ottenere un diverso apprezzamento del trattamento sanzionatorio.
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