Cassazione Civile, Ordinanza n. 29811/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione del suo fallimento, deducendo tre censure. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 18 l.fall., 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di considerare che il prezzo di cessione di una farmacia da lui venduta prevedeva una quota rilevante da depositare presso il notaio e che, quindi, non era plausibile che le somme incassate fossero state usate per soddisfare i creditori di una diversa attività riconducibile alla società di fatto. Con il secondo motivo ha lamentato che la Corte avesse erroneamente qualificato come confessione una dichiarazione resa da un altro soggetto, sempre in relazione alla ricostruzione dell'esistenza della società di fatto e del fondo comune. Con il terzo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che non fossero stati valutati documenti relativi alle condizioni di vendita della farmacia, al saldo prezzo, alle condizioni di acquisto di un'altra farmacia, alla rinuncia al regresso per finanziamenti fatti alla sorella e al pagamento di rate di leasing. In sostanza, il ricorrente contestava la ricostruzione fattuale della Corte d'appello secondo cui egli avrebbe confluito i ricavi delle alienazioni in un fondo comune, partecipando al rischio d'impresa e alla gestione dell'attività farmaceutica, a sostegno della dichiarazione di fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatti, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di merito compiuto dalla Corte d'appello sulla sussistenza della società di fatto e sulla partecipazione del ricorrente all'attività d'impresa. In particolare, ha affermato che non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché il giudice di merito si era pronunciato sul reclamo nei limiti del petitum; quanto agli artt. 115 e 116 c.p.c., ha ribadito che la violazione è configurabile solo in casi specifici, non quando si contesti la valutazione delle prove o la maggiore attendibilità di alcune rispetto ad altre. Ha inoltre osservato che il terzo motivo non indicava fatti decisivi realmente omessi, ma fatti già considerati, seppur sinteticamente, dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese, applicato una sanzione ex art. 96 c.p.c. e dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
È la norma richiamata come parametro del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; la Corte non ne discute il contenuto sostanziale ma rileva che le censure del ricorrente non attingono correttamente la decisione di merito.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice attribuisce o nega un bene diverso, rileva d'ufficio eccezioni in senso stretto o introduce una causa petendi nuova; nel caso concreto tale violazione è esclusa.
La violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non ricorre quando si contesti la diversa forza persuasiva attribuita alle prove.
La violazione è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento nei casi in cui questo sia imposto; non basta lamentare un cattivo esercizio della valutazione probatoria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio formalmente dedotto per le violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute in realtà rivolte al merito dell'accertamento fattuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sul vizio motivazionale è consentito solo nei rigorosi limiti del nuovo testo e non può essere utilizzato per una rivalutazione del materiale probatorio.
La Corte applica la condanna per lite temeraria/sanzione processuale, richiamando la definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata.
La decisione si colloca nel procedimento camerale con proposta di definizione accelerata e consente l'applicazione della condanna ex art. 96 c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste solo quando il giudice si discosti realmente dal thema decidendum o introduca un bene della vita, una eccezione o una causa petendi non compresi nella domanda; non basta una diversa lettura dei fatti.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito: è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto sia stato comunque considerato, anche sinteticamente, dal giudice di merito; la censura deve indicare un fatto storico decisivo realmente trascurato.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare contestazioni sulla ricostruzione del rapporto sostanziale e sulla valutazione della prova in denunce formali di violazione di legge.
- Nel procedimento camerale definito in conformità alla proposta accelerata, la soccombenza può comportare sia la condanna alle spese sia l'applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c., oltre alle conseguenze sul contributo unificato.
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