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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06021/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo proposto. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto aggravato resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato dall'aver commesso il fatto con destrezza. Con l'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p., sostenendo in sostanza che non ricorressero i presupposti della destrezza. La Corte di cassazione rileva però che il motivo non si confronta con il principio di diritto delle Sezioni Unite sulla nozione di destrezza e che la motivazione della sentenza impugnata è logicamente e giuridicamente corretta.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625 n. 4 c.p.

    Richiamati come base della contestazione di furto aggravato; l'aggravante in discussione è quella della destrezza.

  • art. 625, primo comma, n. 4, c.p.

    La destrezza richiede un comportamento posto in essere prima o durante l'impossessamento, con particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene; non basta approfittare di disattenzione o momentaneo allontanamento del detentore.

  • art. 616 c.p.p.

    Non è espressamente citato, ma la condanna al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende è la tipica conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'aggravante della destrezza nel furto è configurabile solo quando l'agente tenga una condotta connotata da speciale abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a neutralizzare o eludere la sorveglianza sulla cosa altrui, posta in essere prima o durante l'impossessamento.
  • Non integra destrezza il mero approfittamento di una situazione occasionale di disattenzione, distrazione o allontanamento del detentore, se tale situazione non sia stata provocata dall'agente.
  • In sede di legittimità, il motivo che censura l'applicazione di un'aggravante è inammissibile se non si confronta con il consolidato orientamento giurisprudenziale pertinente e se non evidenzia reali vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • La Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la motivazione della sentenza di merito sia coerente con i principi di diritto applicabili e risulti immune da manifeste illogicità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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