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Sentenza

Sentenza del 11/05/2018 n. 11442 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Coassicurazione - Clausola di delega al coassicuratore - Relativa attività - Esenzione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il trattamento IVA, per l'anno d'imposta 2005, delle commissioni percepite o corrisposte nell'ambito di accordi di coassicurazione. La contribuente sosteneva che le attività svolte dal coassicuratore delegato — riscossione dei premi e liquidazione degli indennizzi — fossero operazioni assicurative oppure prestazioni accessorie o di mandato relative ad attività assicurative, quindi esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, nn. 2 e 9, del d.P.R. n. 633 del 1972. L'Agenzia delle Entrate contestava tale qualificazione, ritenendo che si trattasse di servizi autonomi, soggetti a IVA, e chiedeva il recupero dell'imposta, delle sanzioni e degli importi non versati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva riconosciuto l'esenzione IVA ritenendo le attività delegate accessorie al contratto assicurativo. La Corte ha stabilito che la clausola di delega non modifica la ripartizione pro quota del rischio propria della coassicurazione e non attribuisce al coassicuratore delegato un'ulteriore obbligazione assicurativa. Le attività di riscossione dei premi e liquidazione degli indennizzi non sono quindi attività assicurative, né prestazioni di intermediazione o mediazione, poiché non comprendono la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione con l'assicuratore. Non opera neppure l'accessorietà prevista dall'art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto per le operazioni assicurative vale una disciplina speciale e più restrittiva. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, esclusivamente per riesaminare il trattamento sanzionatorio alla luce della disciplina più favorevole sopravvenuta; il giudice del rinvio dovrà inoltre regolare le spese.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Sono esenti dall'imposta: (...) 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio

    L'esenzione riguarda le operazioni propriamente assicurative, caratterizzate dall'assunzione e dal trasferimento del rischio, e non i servizi amministrativi o gestionali svolti successivamente alla conclusione del contratto.

  • Art. 10, comma 1, n. 9, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7)

    L'esenzione per mandato, mediazione e intermediazione opera solo quando l'attività svolta presenta contenuto assicurativo o comprende aspetti essenziali dell'intermediazione, come la ricerca di clienti e la messa in relazione con l'assicuratore.

  • Art. 12 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    ...le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi (...) non sono soggetti autonomamente all'imposta

    La regola generale sull'accessorietà non può estendere l'esenzione alle attività delegate in ambito assicurativo, perché il diritto unionale prevede uno specifico e più ristretto criterio di accessorietà.

  • Art. 135, par. 1, lett. a), direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati membri esentano (...) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione

    L'esenzione deve essere interpretata restrittivamente e comprende soltanto le operazioni assicurative e i servizi ad esse relativi svolti da soggetti che esercitano una funzione sostanziale di intermediazione assicurativa.

  • Art. 1882 codice civile

    L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro

    La nozione civilistica di assicurazione conferma che l'elemento essenziale è l'assunzione del rischio e l'obbligo di indennizzo, non la mera gestione amministrativa del rapporto.

  • Art. 1911 codice civile

    Qualora la medesima assicurazione (...) sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della relativa quota

    La coassicurazione crea distinti rapporti assicurativi e mantiene la responsabilità di ciascun coassicuratore entro la propria quota; la clausola di delega non trasforma tale struttura in un'obbligazione solidale o in una copertura integrale.

  • Sentenza Corte di giustizia UE, Aspiro SA, causa C-40/15

    L'attività consistente nella liquidazione dei sinistri (...) non rientra nell'esenzione prevista

    La liquidazione dei sinistri fornita a un assicuratore da un terzo, anche in nome e per conto dell'impresa assicurativa, non è esente, perché non consiste nella copertura del rischio né nella ricerca e acquisizione di clienti.

  • Art. 15 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    La disposizione è stata richiamata per verificare, in sede di rinvio, l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole derivante dalla riduzione dei minimi previsti per l'infedele dichiarazione IVA.

Massime di principio

  • In materia IVA le esenzioni costituiscono eccezioni alla regola generale dell'imponibilità e devono essere interpretate restrittivamente.
  • La qualificazione contrattuale o l'etichetta di attività assicurativa non sono decisive: occorre esaminare il contenuto economico effettivo della prestazione.
  • Le attività amministrative o esecutive successive alla conclusione del contratto assicurativo, come riscossione dei premi e liquidazione dei sinistri, sono normalmente imponibili se non comportano l'assunzione del rischio.
  • In una coassicurazione, la delega conferita a un coassicuratore per gestire la polizza non amplia la sua quota di rischio e non rende automaticamente esenti le commissioni percepite.
  • L'esenzione per intermediazione assicurativa richiede una funzione sostanziale di collegamento tra assicuratore e potenziale cliente, non la semplice gestione di rapporti già instaurati.
  • Il mandato, anche se con rappresentanza, non determina di per sé l'esenzione IVA: conta l'effettiva natura della prestazione oggetto dell'incarico.
  • Quando una sentenza viene cassata con rinvio limitato alle sanzioni, la qualificazione dell'operazione e l'imponibilità IVA restano definite, mentre il giudice di rinvio deve riesaminare soltanto la misura e l'eventuale applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole.

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