Cassazione Penale, Sentenza n. 34428/2025 del 22/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità l'appello proposto in favore dell'imputato condannato per il reato di cui all'art. 612, comma 2, c.p.; il ricorso per cassazione contestava l'inosservanza di norme processuali a pena di inammissibilità (art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. in relazione all'art. 581, comma 1-bis, c.p.p.). Successivamente al deposito del ricorso l'imputato è deceduto (12/05/2025) e la difesa ha chiesto comunque la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o per morte del reo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha disposto la declaratoria immediata di estinzione del reato per morte dell'imputato ai sensi degli artt. 150 c.p. e 129 c.p.p., e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il rapporto processuale è esaurito e preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito. Inoltre ha rilevato che la Corte d'appello aveva applicato in modo erroneo il parametro della "manifesta infondatezza" per giustificare l'inammissibilità, anziché verificare l'effettiva carenza di specificità dei motivi, per cui la declaratoria di inammissibilità non poteva ritenersi adeguatamente fondata.
Norme richiamate
Descrive il reato per cui l'imputato era stato condannato; usata come riferimento alla fattispecie sostanziale contestata.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Invocato nel motivo di ricorso come norma che disciplina i casi di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte richiama l'obbligo di specificità dei motivi e il corretto ambito di applicazione dell'inammissibilità.
art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma che prescrive il contenuto e la specificità dei motivi d'appello; la Corte precisa che l'onere di specificità va valutato rispetto alla pattuizione motivazionale della sentenza impugnata e non può essere confuso con una valutazione di merito sulla fondatezza.
Stabilisce l'estinzione del reato per morte dell'imputato; la Corte ne ha disposto l'applicazione immediata essendo il decesso sopravvenuto dopo il deposito del ricorso.
Regola gli effetti del sopravvenuto decesso dell'imputato sul processo; la Corte ha richiamato il divieto di pronunciare proscioglimento nel merito e l'annullamento senza rinvio quando il rapporto processuale è estinto.
art. 12, comma 2, d. lgs. n. 36/2018
Citato dalla Corte d'appello come parametro rispetto al quale si sarebbe dovuto argomentare; la Cassazione ritiene che la Corte distrettuale non abbia correttamente valutato la specificità dell'atto di impugnazione rispetto a tale riferimento.
Richiamato per segnalare le modifiche normative recenti all'art. 581 c.p.p.; la Corte evidenzia che i principi di specificità sono rimasti operativi anche dopo la novella.
Riferimento normativo alla precedente modifica dell'assetto delle impugnazioni; utilizzata nella ricostruzione giurisprudenziale sull'onere di specificità.
Richiamati in relazione al computo dei termini di prescrizione (menzione del giorno di maturazione della prescrizione se rilevante); la Corte osserva che la prescrizione non è stata ritenuta operante alla luce dei termini considerati.
Massime di principio
- Se l'imputato muore dopo il deposito di un ricorso, il reato si estingue (art. 150 c.p.) e la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando il rapporto processuale è esaurito e non è possibile pronunciarsi nel merito (art. 129 c.p.p.).
- L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va dichiarata solo quando i motivi non enunciano o non argomentano in modo individuabile i rilievi critici rispetto alla motivazione impugnata; non è ammissibile usare la nozione di "manifesta infondatezza" come sussidio per dichiarare inammissibile l'impugnazione quando si tratta invece di valutare il merito.
- Il grado di specificità richiesto al ricorrente è proporzionale alla precisione con cui la sentenza impugnata espone le sue ragioni: più articolata è la motivazione della sentenza impugnata, più dettagliati devono essere i motivi di appello.
- Quando emergono questioni processuali rilevanti (es. difetto di una condizione di procedibilità) la Corte d'appello deve verificare concretamente se l'atto di appello abbia argomentato analiticamente tali questioni prima di dichiarare inammissibile l'impugnazione.
- Se sopravvengono eventi estintivi (morte o prescrizione) dopo la proposizione dell'impugnazione, la difesa può comunque chiedere la declaratoria di estinzione e la Cassazione deve pronunciarsi sull'estinzione anche se la questione di ammissibilità era stata contestata in sede di appello.
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