Cassazione Civile, Ordinanza n. 27058/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia di merito non è descritta nel testo dell'ordinanza. In sede di legittimità, una parte ha notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, ma non ha poi depositato il ricorso in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 369 c.p.c. Le controparti hanno resistito con controricorso e memoria. La Corte ha rilevato d'ufficio la mancata iscrizione a ruolo del ricorso nel periodo indicato dalla certificazione di cancelleria e ha ritenuto che tale omissione determini l'improcedibilità del ricorso, non sanabile dalla costituzione della parte resistente.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito nel termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie, esborsi e accessori di legge, disponendo la distrazione in favore del difensore indicato. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto
Il termine per il deposito del ricorso per cassazione è perentorio; la sua inosservanza comporta l'improcedibilità rilevabile d'ufficio e non sanabile dalla costituzione del resistente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di definizione sfavorevole per il ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo è parametrato a quello dovuto per il ricorso, secondo il meccanismo previsto dal comma 1-bis richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Il deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. costituisce un adempimento processuale essenziale e perentorio: la sua omissione comporta l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito tempestivo del ricorso è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione anche in presenza di controricorso e di costituzione della parte resistente.
- La sanzione dell'improcedibilità preclude l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
- In caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposta la distrazione in favore del difensore antistatario o distrattario, se richiesta e ne ricorrono i presupposti.
- Quando ricorrono i presupposti di legge, la Corte deve dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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