Cassazione Civile, Ordinanza n. 31839/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società concedente di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto veicoli pesanti e accessori aveva chiesto l’insinuazione al passivo del fallimento della società utilizzatrice per un credito di euro 119.101,45. La domanda era stata respinta in sede di verifica del passivo e poi in opposizione, perché il tribunale aveva ritenuto non provata l’opponibilità al fallimento della cessione del contratto, mancante di data certa anteriore al fallimento, e perché non risultava provato il consenso scritto del concedente alla cessione. In ogni caso, il tribunale aveva ritenuto che il contratto fosse stato risolto prima del fallimento e che, trattandosi di leasing traslativo, trovasse applicazione analogica l’art. 1526 c.c. e non l’art. 72-quater l. fall., con conseguente esclusione dell’ammissione al passivo dei canoni scaduti e non pagati. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi: mancata ammissione dei mezzi istruttori per provare l’anteriorità del rapporto e della cessione; erronea valutazione della prova della data certa ex art. 2704 c.c.; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio per la questione del consenso scritto alla cessione; errata applicazione dell’art. 1526 c.c. e dell’art. 72-quater l. fall.; omessa considerazione della clausola contrattuale che consentirebbe la previsione dell’equo compenso e del risarcimento; erronea valutazione degli indizi utilizzati per qualificare il leasing come traslativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha escluso la possibilità di deferire interrogatorio formale o giuramento decisorio al curatore nel giudizio di opposizione allo stato passivo; ha qualificato come censura di merito, e quindi inammissibile, la contestazione sulla data certa e sull’anteriorità della cessione; ha considerato meramente argomentativa e non decisiva la questione del consenso scritto alla cessione; ha affermato che il tribunale poteva applicare d’ufficio l’art. 1526 c.c. in luogo dell’art. 72-quater l. fall.; ha escluso l’obbligo di attivare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. su una questione di puro diritto; ha richiamato il recente indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui, per i leasing risolti prima del fallimento, resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e, per quest’ultimo, si applica analogicamente l’art. 1526 c.c., non l’art. 72-quater l. fall.; ha infine rilevato la novità e la non autosufficienza del motivo sulla clausola contrattuale di equo compenso e ha ritenuto inammissibile la critica alla valutazione presuntiva perché volta a una nuova lettura del materiale probatorio. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato; disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel contesto dell’opposizione allo stato passivo e dei poteri istruttori della parte opponente.
invocato dalla ricorrente a sostegno dei mezzi istruttori dedotti.
richiamato nel primo motivo, ma la Corte esclude violazioni in relazione alla mancata acquisizione delle prove richieste.
la Corte esclude che vi sia stata indebita valutazione della prova o utilizzazione delle dichiarazioni del curatore come fonte probatoria liberamente apprezzabile.
richiamato dalla ricorrente per l’ordine di esibizione, ma ritenuto non esperibile in modo esplorativo e comunque ancorato alla disponibilità della documentazione.
la Corte non entra nel merito della data certa come prova storica, ritenendo la censura volta a sollecitare una rivalutazione del fatto e comunque non colpente la ratio decidendi sull’indimostrata cessione del contratto.
art. 18 delle condizioni generali di contratto
richiamato come clausola che prevedeva il preventivo consenso scritto del concedente alla cessione del contratto; la Corte lo considera argomento non decisivo rispetto alla ratio decidendi.
la Corte distingue tra ultrapetizione e corretta applicazione dello iura novit curia; ritiene legittima la diversa qualificazione giuridica data dal tribunale.
non opera per questioni di puro diritto; il giudice non era tenuto a rimettere le parti in contraddittorio sulla scelta del regime normativo applicabile.
per i leasing traslativi risolti prima del fallimento si applica analogicamente questa disciplina, non l’art. 72-quater l. fall.; la Corte ribadisce la specialità della norma concorsuale e la permanenza della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo.
norma eccezionale e endoconcorsuale, applicabile ai soli contratti pendenti al momento del fallimento e non ai contratti già risolti prima dell’apertura della procedura.
non applicabile per fondare l’ammissione al passivo dei canoni nel caso di leasing traslativo risolto prima del fallimento, secondo il ragionamento della Corte e del tribunale.
art. 21 delle condizioni generali di contratto
la questione relativa alla sua applicabilità è ritenuta nuova e quindi inammissibile in cassazione.
il giudice può attribuire la corretta qualificazione giuridica ai fatti e applicare la norma pertinente anche se diversa da quella invocata dalle parti.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
richiamato per la non autosufficienza e novità del motivo relativo alla clausola contrattuale sull’equo compenso.
la valutazione dei requisiti delle presunzioni semplici è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
posta a base dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, commi 136-140, L. n. 124 del 2017
la disciplina introdotta non ha efficacia retroattiva; resta ferma la specialità dell’art. 72-quater l. fall. per i rapporti concorsuali pendenti e la disciplina codicistica per i contratti risolti prima del fallimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore non può essere destinatario di interrogatorio formale o di giuramento decisorio su fatti inerenti all’obbligazione dedotta, poiché è terzo rispetto al fallito e non dispone del diritto controverso.
- L’ordine di esibizione non può essere utilizzato con finalità esplorative; presuppone che il documento sia nella disponibilità del destinatario e che l’istanza sia funzionale all’acquisizione di una prova specificamente individuata.
- In cassazione la violazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove: la censura deve colpire l’erronea ricognizione della norma astratta o la sua falsa applicazione, non la ricostruzione della vicenda concreta.
- Il giudice può qualificare d’ufficio il rapporto dedotto e applicare la disciplina giuridica corretta, anche diversa da quella invocata dalle parti, purché non muti i fatti costitutivi della domanda e non violi il divieto di ultrapetizione.
- L’obbligo di sollecitare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. riguarda le questioni di fatto o miste di fatto e diritto, non le questioni di puro diritto.
- Per i contratti di leasing finanziario già risolti prima del fallimento dell’utilizzatore, la disciplina dell’art. 72-quater l. fall. non si applica analogicamente; per il leasing traslativo resta operativa, in via analogica, la disciplina dell’art. 1526 c.c.
- La distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo sopravvive rispetto ai contratti risolti anteriormente al fallimento, perché la norma concorsuale è speciale ed endoconcorsuale e riguarda solo i rapporti pendenti.
- La valutazione degli indizi e dei requisiti della prova presuntiva è riservata al giudice di merito e non è rinnovabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione.
- Un motivo di ricorso che introduca per la prima volta in cassazione una clausola contrattuale o un diverso titolo di ammissione al passivo è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
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