Cassazione Civile, Ordinanza n. 22463/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per dare esecuzione a una precedente decisione tributaria, il giudice di primo grado aveva nominato un commissario ad acta, assegnato un termine per l’adempimento e chiuso il procedimento, ma non aveva statuito sulle spese di quel giudizio, nonostante la domanda di parte vittoriosa e la notifica di messa in mora per la corresponsione del dovuto. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, da un lato la violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992, 112 c.p.c., 24 e 111 Cost. per omessa pronuncia sulle spese, e dall’altro la violazione degli artt. 15 e 70 d.lgs. n. 546/1992, 92 c.p.c., 24 e 111 Cost. per il mancato provvedimento sulle spese nonostante l’espressa richiesta. Il Comune intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che nel giudizio tributario di ottemperanza si applichi il principio della soccombenza e che la mancata statuizione sulle spese integri un’omissione di pronuncia, non un mero errore materiale. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale capo e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha condannato il Comune alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza in favore della ricorrente, liquidandole in Euro 50,00 per esborsi e Euro 1.800,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre condannato il Comune alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e Euro 1.800,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario e anche nel giudizio di ottemperanza trova applicazione il principio della soccombenza nella regolazione delle spese
l’omessa pronuncia sulle spese integra vizio di omissione di pronuncia quando la domanda sia stata ritualmente proposta
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della necessità di una decisione sulle spese richieste dalla parte
art. 111 Cost.
consente, per esigenze di economia processuale e ragionevole durata, la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non servano ulteriori accertamenti di fatto
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale dedotto per l’omessa pronuncia sulle spese
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio di violazione di legge dedotto col secondo motivo
richiamato nel secondo motivo in tema di regolazione delle spese
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel secondo motivo in relazione al giudizio di ottemperanza
consente alla Corte di cassare e decidere nel merito senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti in fatto
la mancata liquidazione delle spese non è errore materiale emendabile con correzione, ma vizio denunciabile con impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza si applica il principio della soccombenza anche ai fini della liquidazione delle spese processuali.
- L’omessa statuizione sulle spese in un provvedimento decisorio che definisce il giudizio costituisce omessa pronuncia, non mero errore materiale correggibile ex artt. 287 e ss. c.p.c.
- Quando la liquidazione delle spese può essere effettuata sulla base di parametri di legge e non sono necessari accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. senza rinvio.
- La regolazione delle spese segue il principio di causalità: ne risponde la parte che ha provocato la necessità del processo, a prescindere dalla natura delle ragioni che hanno condotto alla soccombenza.
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