Cassazione Penale, Sentenza n. 28330/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione in custodia cautelare dal 18/11/2014 al 05/07/2016; la detenzione era stata disposta in quanto Marco Firenze risultava gravemente indiziato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), dal quale poi è stato assolto dal Tribunale di Lecce.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Lecce che aveva negato l'equa riparazione. La Corte territoriale aveva ritenuto sussistente una colpa grave ai sensi dell'art. 314 c.p.p., dovuta a contatti ambigui e non giustificati con il fratello appartenente a un sodalizio mafioso (uso di account con falsi nominativi, messaggi su attività illecite, linguaggio criptico, ricezione di una pen drive con istruzioni), che avrebbero contribuito ex ante a creare una falsa apparenza di coinvolgimento. La Suprema Corte ha confermato la valutazione, precisando l'autonomia del giudizio per la riparazione rispetto al giudizio penale e osservando che, sebbene la novella legislativa (L. 188/2021) escluda oggi un rilievo negativo del silenzio dell'indagato, la sentenza di rigetto resta fondata sui comportamenti extraprocessuali che configurano grave colpa. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
reato per il quale era indiziato il fratello e che motivò l'originaria misura cautelare
indica il contesto fattuale di appartenenza mafiosa del fratello; la Corte non si è limitata al mero addebito ma ha valutato i contatti del ricorrente alla luce di tale contesto
art. 314 cod. proc. pen.
disciplinava la regola relativa alla colpa grave dell'imputato ai fini dell'equa riparazione
la Corte ha applicato il criterio secondo cui la domanda di riparazione va esclusa se l'arrestato ha contribuito con dolo o colpa grave a creare la falsa apparenza dell'illecito che ha indotto la misura
L. 188/2021
modifica dell'art. 314 c.p.p. che impedisce di attribuire rilievo ostativo al silenzio dell'indagato
la Corte osserva che, pur essendo la valutazione negativa del silenzio oggi preclusa, nel caso concreto la motivazione resiste per i numerosi elementi extraprocessuali
Sez. Un. n. 32383 del 27/5/2010 (D'Ambrosio)
richiamata per il principio di autonomia del giudizio di riparazione e per la necessità di valutare se la condotta dell'interessato abbia contribuito alla falsa apparenza dell'illecito
Sez. Un. 26/6/2002 (Di Benedictis)
richiama il principio che il giudizio sulla riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e valuta l'idoneità del quadro probatorio a trarre in inganno il giudice della cautela
Sez. Un. n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
principio di autoresponsabilita': anche una condotta non delittuosa ma gravemente colposa che crei allarme sociale può escludere il diritto alla riparazione
Massime di principio
- Il giudizio sulla equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale: conta se la condotta dell'interessato, valutata ex ante, abbia contribuito a creare una falsa apparenza di illecito che giustifichi la misura cautelare.
- L'assoluzione nel merito non garantisce automaticamente il diritto all'equa riparazione se emergono comportamenti dell'interessato qualificabili come colpa grave (negligenza, imprudenza, inosservanza di norme) che hanno indotto l'intervento dell'autorità.
- Contatti ambigui con soggetti notoriamente collegati a organizzazioni criminali, uso di pseudonimi/account falsi, linguaggio criptico o funzioni di 'portavoce' aumentano la probabilità che la misura sia ritenuta giustificata ex ante e possono escludere la riparazione.
- La facoltà di non rispondere non può più essere valutata negativamente alla luce della L. 188/2021, ma ciò non elimina la rilevanza di fatti extraprocessuali concreti che possano costituire colpa grave.
- Per ottenere l'equa riparazione è utile documentare e spiegare tempestivamente i rapporti e le comunicazioni ambigue, fornendo elementi che escludano la prevedibilità dell'intervento giudiziario e la possibilità che la propria condotta abbia generato una falsa apparenza di illiceità.
- Il criterio decisivo è l'idoneità della condotta dell'interessato, valutata con comune esperienza e in relazione all'allarme sociale provocato, a giustificare l'intervento dell'autorità; decisioni precedenti della giurisprudenza unitaria sono frequentemente richiamate per questi principi.
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