Cassazione Civile, Ordinanza n. 26604/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Perugia che, in riforma della decisione del Tribunale di Spoleto, aveva rigettato le domande da lui proposte. Nel ricorso egli ha inoltre affermato che la sentenza impugnata gli era stata notificata il 26 settembre 2018. La Corte di cassazione ha però rilevato che nel fascicolo non risultava depositata la relata di notificazione della sentenza, né la circostanza poteva essere superata perché il ricorso per cassazione era stato notificato il 21 novembre 2018, dunque oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza (15 settembre 2018).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notificazione, in presenza dell'allegazione da parte del ricorrente della notificazione della sentenza ai fini del termine breve ex art. 325 c.p.c. e non essendo il ricorso stato notificato entro tale termine. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
quando il ricorrente allega la notificazione della sentenza impugnata, opera il termine breve per l'impugnazione e sorge l'onere di depositare la copia autentica della sentenza con relata di notificazione
in mancanza di allegazione della notificazione della sentenza impugnata, si applica il termine lungo per impugnare
la relata di notificazione della sentenza impugnata deve essere depositata unitamente al ricorso entro il termine previsto, altrimenti il ricorso è improcedibile
art. 372, secondo comma, c.p.c.
consente il deposito della copia autentica della sentenza munita di relata di notificazione anche successivamente, nei modi previsti dalla norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto o declaratoria di improcedibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione allega espressamente o implicitamente che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte deve verificare la tempestività del ricorso rispetto al termine breve; in tal caso grava sul ricorrente l'onere di depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione.
- La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso, salvo che il ricorso stesso risulti notificato entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza o che la relata sia stata prodotta dalla controparte o sia presente nel fascicolo d'ufficio.
- Ai fini del controllo di procedibilità del ricorso per cassazione, le allegazioni delle parti e il contenuto dei fascicoli rilevano in modo decisivo per stabilire se operi il termine breve o quello lungo di impugnazione.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la soccombenza della parte ricorrente sulle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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