Sentenza del 08/04/2016 n. 6887 - Corte di Cassazione
Imposte sui redditi - Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Relata di notifica - Elemento essenziale - Deduzione da documenti equipollenti - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’iscrizione ipotecaria comunicata il 9 febbraio 2009, identificata dalla nota n. 6505/041/08, per Euro 493.718,42, pari al doppio del credito, su due quote di immobili della contribuente. La CTR aveva dichiarato illegittime, con formula generale, tutte le iscrizioni ipotecarie eseguite da Equitalia, per mancata prova della regolare notificazione delle cartelle poste a fondamento della garanzia. Equitalia ha contestato: 1) la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la contribuente aveva impugnato soltanto l’iscrizione del 2009 e non quelle del 2005 e 2007; 2) l’addebito dell’onere di provare la notifica anche per cartelle che, secondo Equitalia, non erano state contestate; 3) l’onere di produrre la prova della notifica oltre il quinquennio previsto dall’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602/1973. La contribuente aveva invece contestato fin dall’atto introduttivo la regolarità della notifica delle cartelle.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione depositata l’8 aprile 2016, ha accolto il primo motivo: la CTR aveva oltrepassato il petitum, perché la domanda riguardava esclusivamente l’iscrizione ipotecaria n. 6505/041/08 del 29 gennaio 2009, e non le altre iscrizioni, per le quali erano inoltre scaduti i termini di impugnazione. La Corte ha cassato la sentenza limitatamente a tale punto e, decidendo nel merito, ha circoscritto la dichiarazione di illegittimità alla sola iscrizione del 2009, per Euro 493.718,42, relativa agli immobili specificamente indicati. Ha rigettato il secondo motivo: la contribuente aveva contestato la notificazione delle cartelle e spettava quindi all’agente della riscossione provarne la regolarità. Ha rigettato anche il terzo: il decorso del quinquennio di conservazione documentale non elimina l’onere di prova in giudizio; la notifica deve essere dimostrata producendo la relata o l’avviso di ricevimento, non documenti equipollenti. Spese del giudizio di legittimità compensate.
Norme richiamate
Nel caso di specie, come si è detto, non si poneva in realtà dubbio di sorta circa l'esatta delimitazione della domanda (quanto a petitum e causa petendi); riferita all'annullamento della sola iscrizione ipotecaria testè individuata.
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda. Se il contribuente impugna una specifica iscrizione ipotecaria, la pronuncia non può estendersi ad altre iscrizioni non comprese nel petitum.
A seguito di tale contestazione, fosse onere della società concessionaria fornire la prova dell'avvenuta regolare notificazione di tutte le cartelle, in quanto atti prodromici, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, comma 3, portanti il credito fatto oggetto della garanzia ipotecaria.
Il principio di non contestazione non esonera l’agente della riscossione dalla prova quando il contribuente abbia specificamente contestato la regolare notifica delle cartelle. La Corte precisa inoltre che, per questo giudizio introdotto prima della legge n. 69/2009, non era applicabile il nuovo regime di specifica contestazione.
Art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
A seguito di tale contestazione, fosse onere della società concessionaria fornire la prova dell'avvenuta regolare notificazione di tutte le cartelle, in quanto atti prodromici, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, comma 3, portanti il credito fatto oggetto della garanzia ipotecaria.
Le cartelle che costituiscono il presupposto del credito garantito dall’iscrizione ipotecaria sono atti prodromici rilevanti nella controversia; contestata la loro notifica, l’agente deve provarne la regolarità.
Art. 26, comma 5, D.P.R. n. 602/1973
Questa disposizione, nello stabilire che "l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" non enuclea un'ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall'onere della prova a vantaggio del concessionario, limitandosi a stabilire che quest'ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all'amministrazione.
Il termine quinquennale disciplina la conservazione documentale a fini di esibizione, ma non crea un’esenzione dall’onere di provare in giudizio la notificazione dopo la sua scadenza.
Ciò non toglie che, per le esigenze connaturate al contenzioso giurisdizionale, trovino pieno e continuativo vigore - se necessario, anche oltre i cinque anni - le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell'onere probatorio; con la conseguenza che il concessionario sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella: una cosa essendo l'obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt'altra l'osservanza dell'art. 2697 c.c., non derogato dalla norma speciale.
La regola generale sull’onere della prova continua ad applicarsi anche dopo la scadenza del periodo di conservazione previsto dalla disciplina speciale. Poiché l’agente invoca la notificazione delle cartelle a fondamento della riscossione e della garanzia, deve provarla in giudizio.
È la disposizione indicata nel provvedimento come base delle iscrizioni ipotecarie per mancato pagamento delle cartelle; la decisione ne delimita gli effetti alla specifica iscrizione impugnata, senza pronunciarsi in via generale sulle altre iscrizioni.
Massime di principio
- La pronuncia deve restare entro i limiti oggettivi della domanda: l’impugnazione di una specifica iscrizione ipotecaria non consente di annullare anche iscrizioni diverse, salvo che siano state effettivamente contestate.
- Quando il contribuente contesta la regolare notificazione delle cartelle presupposte, spetta all’agente della riscossione dimostrare la notifica; non può trasferire tale onere al contribuente invocando la mancata contestazione.
- La prova della notificazione delle cartelle va fornita mediante la relata di notifica o l’avviso di ricevimento. Registri, archivi informatici o attestazioni dell’ufficio postale non sono documenti equipollenti sufficienti.
- Il termine quinquennale di conservazione della documentazione previsto dall’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602/1973 non estingue né modifica l’onere della prova nel successivo giudizio: conservazione amministrativa e prova processuale sono obblighi distinti.
- Prima di impugnare, è importante identificare con precisione l’atto contestato e formulare distintamente le contestazioni relative alle cartelle presupposte; una decisione favorevole non si estende automaticamente ad atti diversi.
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