Sentenza del 08/04/2016 n. 1354 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
T.G. ha chiesto la revocazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo, sezione distaccata di Messina, n. 15/2011, depositata il 18 gennaio 2011. Ha sostenuto che i giudici d’appello avessero commesso un errore di fatto ritenendo non prodotto il verbale di contraddittorio del 19 aprile 2005, che risultava invece depositato, secondo il verbale d’udienza dell’8 giugno 2005. A suo avviso, l’errore aveva portato la Commissione a ritenere che non avesse fornito prove documentali idonee a contestare l’accertamento. L’Agenzia ha contestato la sussistenza dei presupposti per la revocazione.
La decisione
La Commissione ha respinto il ricorso per revocazione. Ha riconosciuto che la sentenza impugnata aveva erroneamente considerato inesistente agli atti il verbale, ma ha concluso che l’errore non era decisivo: la motivazione si fondava sull’insufficienza degli elementi prodotti a giustificare le movimentazioni bancarie, non sulla totale assenza di documenti. Il verbale e i prospetti contabili esaminati dagli operanti non fornivano elementi certi idonei a superare l’accertamento presuntivo. T.G. è stato condannato a rifondere all’Agenzia le spese processuali, liquidate in 1.500 euro. La decisione è stata pronunciata dalla Commissione tributaria il 4 aprile 2016.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
La revocazione per errore di fatto è ammessa quando la decisione presuppone erroneamente l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulta in modo incontrovertibile dagli atti, purché quel fatto non fosse controverso e non abbia costituito oggetto di pronuncia.
Massime di principio
- Non basta dimostrare che il giudice abbia letto o considerato erroneamente un documento: per ottenere la revocazione occorre che l’errore sia decisivo per la pronuncia.
- La revocazione per errore di fatto non è lo strumento per contestare una valutazione delle prove o la sufficienza degli elementi probatori. Va distinta la mancata considerazione di un fatto incontrovertibile dalla valutazione giudiziale che le prove, pur presenti, non siano idonee a sostenere la pretesa.
- Se la motivazione della decisione resta autonoma e coerente anche eliminando l’errore denunciato, quest’ultimo non giustifica la revocazione.
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