Sentenza del 08/04/2016 n. 1994 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - Atto prodromico sottoscritto da soggetto privo di potere - Eccezione proposta per la prima volta in appello - Inammissibilità - Sussiste -Mancata sottoscrizione - Nullità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un’intimazione di pagamento prodromica alla cartella esattoriale. In appello è stata sollevata l’eccezione che l’atto fosse giuridicamente inesistente perché sottoscritto da un soggetto privo del potere dirigenziale necessario; è stata inoltre dedotta la rilevanza della mancata sottoscrizione dell’intimazione. Il testo non riporta importi, date, nomi delle parti né ulteriori motivi.
La decisione
L’eccezione di inesistenza per carenza di potere del sottoscrittore è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello. È stata esclusa la nullità dell’intimazione per mancanza di sottoscrizione: la firma non è prescritta a pena di nullità e l’atto è valido se, al di là degli elementi formali, è riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. Il testo non specifica il giudice, l’esito complessivo dei gradi precedenti, la regolazione delle spese o quale parte abbia prevalso.
Massime di principio
- In appello non è possibile introdurre per la prima volta l’eccezione di inesistenza dell’intimazione fondata sulla carenza di potere del soggetto che l’ha sottoscritta; la questione deve essere proposta nel grado precedente.
- La mancata sottoscrizione dell’intimazione non determina di per sé nullità: occorre verificare se l’atto sia comunque riferibile all’organo amministrativo competente a emetterlo.
- La validità dell’atto non dipende necessariamente dalla presenza di un sigillo, di un timbro o di una firma leggibile, ma dalla sua riconducibilità all’organo titolare del potere.
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