Sentenza del 08/04/2016 n. 640 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sanzioni tributarie - Prescrizione crediti e cartella esattoriale non opposta - Inapplicabilità analogica art. 2953 c.c. - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato estratti di ruolo relativi a diverse cartelle di pagamento, chiedendo di accertarne l’illegittimità per vizi di notifica e di dichiarare inesigibili o prescritti i crediti. In appello ha contestato anche la documentazione delle notifiche e la prescrizione dei crediti, comprese le sanzioni. La questione centrale era se una cartella non opposta trasformi il termine di prescrizione proprio del credito in quello decennale previsto dall’art. 2953 c.c.; il contribuente sosteneva invece l’applicazione dei termini brevi quando previsti per il singolo credito.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha accolto l’appello solo in parte, riformando parzialmente la sentenza della CTP di Pisa n. 143/1/2012 del 24 settembre 2012, che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli enti creditori e inammissibile per tardività il ricorso contro Equitalia. Ha riconosciuto la legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate di Pisa, Agenzia delle Entrate di Lucca e Comune di Massarosa, poiché la contestazione della prescrizione riguarda anche il diritto sostanziale degli enti creditori. Ha ritenuto tempestivo il deposito del ricorso introduttivo e tardiva l’integrazione dei motivi con cui il contribuente aveva disconosciuto le copie delle relate; tale disconoscimento è stato comunque giudicato infondato. Ha dichiarato nulle le notifiche di tre cartelle, per le quali i crediti sono stati ritenuti prescritti, e ha dichiarato prescritti anche i crediti portati da altre due cartelle e le sanzioni relative a un’ulteriore cartella. Ha invece confermato le restanti statuizioni: le altre notifiche esaminate sono state ritenute regolari e alcuni crediti non ancora prescritti, in particolare quelli per i quali risultavano atti notificati il 15 settembre 2010 o il giudizio era stato avviato il 2 agosto 2011 entro il termine applicabile. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate. Il testo non riporta i numeri delle cartelle, che risultano oscurati.
Norme richiamate
Art. 2953 c.c.
L'art. 2953 c.c. , infatti, dispone che "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni". La norma riferisce, cioè, il dedotto effetto giuridico esclusivamente e tassativamente al passaggio in giudicato della sentenza.
La conversione del termine breve in quello decennale opera quando il credito è accertato con sentenza passata in giudicato. La mancata impugnazione della cartella rende il credito irretrattabile, ma non equivale a un giudicato e non consente di estendere analogicamente l’articolo.
Art. 24, comma 2, d.lgs. 546/1992
l'art 24 comma II del D.lgs. 546/92 prevede che l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti, ad opera delle altre parti, o per ordine della Commissione, è ammessa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
L’integrazione dei motivi resa necessaria da documenti depositati dalla controparte deve essere proposta entro sessanta giorni dalla conoscenza del deposito. Nel caso concreto il termine decorreva dalla costituzione di Equitalia e la memoria integrativa è stata depositata oltre la scadenza, risultando tardiva.
Art. 2715 c.c.
l'art. 2714 e 2715 c.c., laddove quest'ultimo precisa che le copie delle scritture private depositate presso i pubblici uffici o spedite da pubblici depositari autorizzati, hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte, e non vi è dubbio che Equitalia debba essere considerato un pubblico depositario autorizzato.
Le copie rilasciate o spedite da un pubblico depositario autorizzato hanno la stessa efficacia dell’originale. La Commissione ha applicato tale regola alle copie delle relate di notifica detenute da Equitalia, respingendo nel merito la contestazione di difformità.
Art. 331 c.p.c.
trattandosi di contraddittorio in cause inscindibili, qualora l'appellante non avesse citato in giudizio in appello gli Enti, come invece ha fatto con conseguente costituzione sia dell'Agenzia delle Entrate di Pisa che di quella di Lucca, sarebbe stato necessario comunque ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
Quando la controversia riguarda un contraddittorio inscindibile, l’assenza in appello di una parte necessaria impone l’integrazione del contraddittorio. La questione della partecipazione degli enti creditori non poteva essere ignorata, anche se non specificamente riproposta dall’appellante.
Art. 20 d.lgs. 472/1997
il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472
Per le sanzioni tributarie definitive senza una pronuncia giurisdizionale irrevocabile si applica il termine quinquennale previsto dalla norma; il termine decennale dell’art. 2953 c.c. vale invece quando la riscossione deriva da una sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- La cartella di pagamento non opposta rende il credito irretrattabile, ma non produce gli effetti di una sentenza passata in giudicato: non converte automaticamente in decennale la prescrizione originaria del credito.
- Per individuare il termine di prescrizione occorre considerare la natura del credito e la norma specifica applicabile; il termine decennale dell’art. 2953 c.c. richiede un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.
- Se si contesta la sola regolarità formale della cartella, la legittimazione passiva riguarda normalmente l’agente della riscossione; se si deduce anche la prescrizione o decadenza del credito, devono poter partecipare al giudizio gli enti titolari del credito.
- La mancata o invalida notifica della cartella può impedire che essa produca gli effetti interruttivi della prescrizione; la prescrizione va però verificata separatamente per ciascun credito, tenendo conto del suo termine e degli eventuali atti interruttivi validamente notificati.
- Nel processo tributario, l’integrazione dei motivi resa necessaria da documenti depositati dalla controparte è soggetta al termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 24, comma 2, d.lgs. 546/1992; la decorrenza non può essere rimessa a una successiva scelta del contribuente di chiedere copia dei documenti.
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