Sentenza n. 1703/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento - del parere contrario, emesso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino del 21.10.2025 prot. 0025422-P, mai notificato; - del preavviso di diniego emesso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino del 08.10.2025 prot. 0024283-P, mai notificato; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale; nonché per la declaratoria in sede di giurisdizione esclusiva ex artt. 133 lett. a) bis c.p.a. e 20 L. n. 241/1990 dell'intervenuta formazione del silenzio – assenso ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.P.R. 31/2017 sull’istanza di autorizzazione paesaggistica in forma semplificata del 30.01.2024 prot. n. 1785 (pratica 23/2024).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere contrario della Soprintendenza del 21 ottobre 2025 e preavviso di rigetto dell’8 ottobre 2025, relativi a un’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata per la ricostruzione di un relitto stradale destinato all’accesso all’immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un immobile in Positano privo di ingresso autonomo, aveva presentato il 30 gennaio 2024 domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata per ricostruire un tratto della vecchia via pedonale. Con i primi due motivi ha contestato il parere contrario e il preavviso di rigetto deducendo che non gli erano stati comunicati personalmente, ma soltanto al tecnico, e che ciò gli aveva impedito di partecipare al procedimento. Con il terzo e il quarto motivo ha chiesto l’accertamento della formazione del silenzio-assenso, sostenendo che il termine per concludere il procedimento era scaduto prima dell’adozione del parere negativo. I restanti motivi contestavano nel merito il parere della Soprintendenza. Il Comune aveva trasmesso alla Soprintendenza una proposta favorevole il 13 maggio 2025; dopo una richiesta di integrazione documentale del 27 maggio, il Comune aveva inviato i documenti integrativi il 19 agosto 2025. La Soprintendenza sosteneva di averli acquisiti soltanto il 30 settembre e protocollati il 3 ottobre, per disguidi interni, e aveva comunicato il preavviso l’8 ottobre e il parere negativo il 21 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto i primi due motivi: l’istanza indicava espressamente l’indirizzo PEC del tecnico di fiducia quale recapito per tutte le comunicazioni del procedimento, sicché la Soprintendenza aveva correttamente inviato a quell’indirizzo sia il preavviso sia il parere finale. Ha accolto la domanda di accertamento del silenzio-assenso: la documentazione integrativa era stata trasmessa dal Comune il 19 agosto 2025 e da tale data decorrevano i termini regolamentari; il preavviso dell’8 ottobre era tardivo e, perciò, non poteva sospendere il termine per la conclusione. I disguidi interni di acquisizione e protocollazione, genericamente allegati e imputabili all’amministrazione statale, non spostavano la decorrenza del termine. Il silenzio-assenso si era quindi formato e il parere negativo tardivo era privo di efficacia, con conseguente obbligo del Comune di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica semplificata. I motivi rivolti a contestare nel merito il parere sono stati assorbiti. Ricorso accolto; spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 11, comma 7, d.P.R. 31/2017
Il preavviso di rigetto, tuttavia, è stato comunicato soltanto l’8 ottobre 2025, dopo che il termine era ampiamente scaduto. La tardività del preavviso di rigetto ha impedito la sospensione del termine per la conclusione del procedimento, fissato in 20 giorni dalla ricezione della documentazione.
Nel procedimento semplificato, il preavviso comunicato oltre il termine previsto non produce la sospensione del termine di conclusione.
art. 11, comma 9, d.P.R. 31/2017
In base al regolamento applicabile (articolo 11, comma 9), dunque, la mancata espressione del parere da parte della Soprintendenza nel termine previsto ha determinato la formazione del silenzio assenso, con obbligo per l’amministrazione comunale di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica semplificata.
La mancata espressione tempestiva del parere della Soprintendenza determina il silenzio-assenso e comporta per l’amministrazione procedente l’obbligo di rilasciare l’autorizzazione.
Il mancato rispetto di tale termine determina la formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale, ai sensi del comma 9 della medesima disposizione e dell'art. 17-bis L. 241/1990, con conseguente inefficacia del parere tardivamente reso.
Il decorso del termine per il parere vincolante della Soprintendenza determina il silenzio-assenso endoprocedimentale e rende inefficace il parere tardivo.
Il termine di venti giorni previsto dall'art. 11, comma 5, per l'espressione del parere vincolante della Soprintendenza sulla proposta favorevole del Comune ha natura tassativa; il mancato rispetto di tale termine determina la formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale, ai sensi del comma 9 della medesima disposizione e dell'art. 17-bis L. 241/1990, con conseguente inefficacia del parere tardivamente reso.
Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, il termine di venti giorni per il parere vincolante della Soprintendenza su una proposta comunale favorevole è tassativo; la sua inosservanza comporta silenzio-assenso e inefficacia del parere tardivo.
Massime di principio
- Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, il termine previsto per l’espressione del parere vincolante della Soprintendenza sulla proposta favorevole del Comune è tassativo; se il parere non è espresso tempestivamente, si forma il silenzio-assenso endoprocedimentale e il parere successivamente reso è inefficace, salvo previa rimozione in autotutela degli effetti del silenzio-assenso.
- La comunicazione del preavviso di rigetto effettuata oltre il termine previsto non sospende il termine per la conclusione del procedimento.
- Disguidi interni di acquisizione o protocollazione della documentazione, se imputabili all’amministrazione e non adeguatamente provati come circostanze idonee a incidere sulla ricezione, non impediscono la decorrenza dei termini procedimentali dalla trasmissione della documentazione all’amministrazione competente.
- Quando l’interessato indica espressamente nell’istanza il recapito del proprio tecnico di fiducia per tutte le comunicazioni procedimentali, l’amministrazione adempie correttamente comunicando gli atti a quel recapito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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