Cassazione Penale, Sentenza n. 9487/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Entrambi i ricorrenti impugnano per presunta "pena illegale": Luigi Laviano deduce che l'aumento per continuazione relativo al reato associativo ha incluso un segmento di pena pecuniaria non previsto per quella fattispecie (contestazione sulla conversione/ragguaglio delle pene eterogenee). Ciro Campolongo deduce che il calcolo della pena è illegale perché le circostanze attenuanti generiche, concesse in equivalenza, sarebbero state considerate solo con riferimento alla recidiva e non rispetto alle aggravanti speciali ex art. 640, comma 2, nn. 2 e 2-bis c.p.
La decisione
La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Richiama il limite di ammissibilità dei ricorsi contro sentenze di giudice dell'indagine preliminare (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) e la giurisprudenza consolidata sulla nozione di "pena illegale" e sulla applicazione della continuazione fra reati con pene eterogenee. Per Laviano la Corte rileva che la pena base è stata calcolata sul reato più grave (truffa aggravata) e l'aumento per la continuazione relativo alla partecipazione associativa è stato correttamente ragguagliato (undici mesi di reclusione ed euro 300 di multa), quindi la doglianza è manifestamente infondata. Per Campolongo la Corte osserva che l'inesattezza di calcolo segnalata dalle parti è stata registrata dal giudice ma ritenuta ininfluente rispetto all'accettazione del concordato; inoltre per Campolongo il reato più grave era la qualità di capo del sodalizio e l'unica circostanza attenuante/aggravante controversa (recidiva) è stata correttamente valutata. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma che disciplina la partecipazione ad associazione a delinquere; qui rilevante come reato satellite che ha comportato un aumento ai fini della continuazione
criterio di determinazione delle singole pene nei reati concorrenti/continuazione (articolazione dei singoli segmenti sanzionatori)
rilevante per la concorso di persone nel reato, richiamato nella rubricazione dei capi di imputazione
norma sulla truffa aggravata; qui indicata quale reato che prevede sia pena detentiva sia multa per alcune aggravanti (art. 640, secondo comma)
principio di continenza delle pene e cumulabilità, richiamato nel contesto della determinazione della pena complessiva
regola sulle attenuanti generiche e sull'equivalenza con la recidiva; quest'ultima è stata oggetto di valutazione nel calcolo della pena negoziata
previsione sulla conversione o ragguaglio della pena pecuniaria quando si procede al confronto tra tipi di pena differenti; richiamata per giustificare il ragguaglio dell'aumento tra pena detentiva e pecuniaria
limita i motivi proponibili in cassazione contro la sentenza del giudice dell'indagine preliminare (ricorso ammesso solo per espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena)
consente la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato o colposo
richiamato nella valutazione delle circostanze aggravanti (menzione dell'art. 69, terzo comma, in rapporto all'applicazione di art. 62-bis)
Massime di principio
- La nozione di "pena illegale" è strettamente circoscritta: riguarda pene che siano, per specie o quantità, estranee al sistema sanzionatorio della fattispecie o determinate in violazione di norme primarie (es. irretroattività). Errori formali o di computo, se non tali da collocare la pena al di fuori delle previsioni di legge, non qualificano automaticamente la pena come illegale.
- Nel caso di continuazione tra reati con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) l'aumento va calcolato con il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, ma rispettando il genere della pena previsto per il reato satellite: l'aumento non può trasformare la specie della pena oltre i limiti legali e le pene pecuniarie devono essere ragguagliate secondo art. 135 c.p.
- Errori od imprecisioni nella dosimetria concordata (nei patteggiamenti/accordi) devono essere annotati dal giudice; se si tratta di mere irregolarità non pregiudicano l'accordo e non bastano, da sole, a rendere la pena "illegale".
- Le impugnazioni contro sentenze di concordato o pronunce del giudice per le indagini preliminari sono soggette ai limiti di ammissibilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; molte censure procedurali o di merito saranno pertanto dichiarate inammissibili se non rientrano nei motivi tassativi indicati.
- Quando il reato più grave è diverso (es. truffa plurioaggravata vs. partecipazione associativa), la pena base va fissata sul reato più grave e gli aumenti per continuazione devono essere coerenti con la natura delle singole fattispecie contestate.
- Se il ricorso appare manifestamente infondato o frutto di colpa nella valutazione della fattispecie, è plausibile la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende secondo art. 616 c.p.p.
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