Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40322/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ghiani ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) violazione degli artt. 194 e 195 c.p.p. e illogicità di motivazione per aver la Corte d'appello ritenuto utilizzabile la testimonianza del Brigadiere dei Carabinieri che aveva condotto le indagini, sostenendo che il militare avrebbe riferito anche le dichiarazioni rese dalla persona offesa (testimonianza indiretta vietata); (2) illogicità e omessa risposta ai motivi d'appello relativi alla mancata attendibilità della persona offesa (Senis), con ampia elencazione di presunte incongruenze nelle sue dichiarazioni, contestazione dell'individuazione fotografica e rilievo che né il certificato medico né altre testimonianze (amico Salidu, moglie) proverebbero l'attribuzione del fatto all'imputato. In udienza il difensore ha inoltre eccepito la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generica e non confrontata con la motivazione impugnata la censura sul divieto di testimonianza dell'agente, osservando che la deposizione del Brigadiere è stata valorizzata come ricostruzione dell'attività d'indagine e non come surrogato della testimonianza primaria, conforme al principio applicabile all'art. 195, comma 4, c.p.p. Quanto al secondo motivo, è stato considerato meramente reiterativo delle doglianze già svolte in appello: la Corte territoriale aveva esaminato e motivato le ragioni della credibilità della persona offesa (tenendo conto del tempo intercorso, del nervosismo, del certificato medico, della testimonianza della moglie, del rinvenimento del corpo contundente e dell'individuazione fotografica) e tali apprezzamenti sono accertamenti di fatto non censurabili in cassazione con argomentazioni meramente ricognitive. La dichiarazione di inammissibilità ha impedito la declaratoria di prescrizione (poiché la prescrizione si è perfezionata dopo la sentenza di secondo grado a causa di sospensioni), e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi dalla Corte d'appello di Cagliari ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.p.r. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 194 e 195 c.p.p.

    Richiamate dalla difesa in relazione al divieto di testimonianza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto che la deposizione del militare, nella specie, fosse illustrativa dell'attività d'indagine e non sostitutiva della testimonianza primaria, perciò non vietata.

  • art. 195, comma 4, c.p.p.

    Interpretato nel senso che il divieto di testimonianza degli agenti non si estende quando la loro deposizione non abbia valore surrogatorio della testimonianza primaria ma limiti-se a descrivere lo svolgimento delle indagini e la coerenza degli elementi acquisiti.

  • artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002

    Richiamati per la liquidazione e il pagamento, a titolo di rifusione, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Cassazione ha disposto che la liquidazione avvenga con separato decreto della Corte d'appello.

Massime di principio

  • La deposizione di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria non è automaticamente inutilizzabile se descrive l'attività d'indagine: è vietata solo se surroga la testimonianza primaria non ancora acquisita.
  • La testimonianza della persona offesa, anche se costituita parte civile, può da sola fondare la condanna purché il giudice motivi in modo adeguato sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del racconto; tale valutazione richiede spesso un controllo più rigoroso e, se presenti, elementi di riscontro (certificato medico, reperti, individuazione fotografica, dichiarazioni di altri testimoni) rafforzano la decisione.
  • In Cassazione non sono ammissibili censure meramente reiterative delle stesse argomentazioni svolte in appello se la corte territoriale ha fornito una motivazione specifica e non illogica.
  • La declaratoria di prescrizione può essere esclusa se il decorso della prescrizione è stato interrotto o sospeso da eventi processuali antecedenti alla sentenza impugnata; se la prescrizione si è perfezionata dopo la sentenza di secondo grado, la Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, non può accogliere la domanda di prescrizione.
  • Gli accertamenti di fatto della Corte d'appello, basati sulla valutazione della attendibilità dei mezzi di prova, sono sindacabili limitatamente per vizi di diritto o illogicità manifesta, non per semplice dissenso sulla valutazione probatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.