Cassazione Penale, Ordinanza n. 21838/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso, ritenendolo aspecifico e meramente contestativo, oltre che manifestamente infondato. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il condannato, ristretto in carcere in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., aveva chiesto, tramite reclamo ex art. 35-bis, comma 4, e art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen., di poter effettuare colloqui audiovisivi mensili con la madre e con gli altri familiari aventi diritto. Il Magistrato di sorveglianza aveva accolto solo parzialmente il reclamo, e il Tribunale di sorveglianza aveva poi respinto il gravame. Con il ricorso per cassazione l'interessato lamentava, in sostanza, che il provvedimento impugnato fosse contraddittorio e non conforme alla disciplina dei videocolloqui, sostenendo la possibilità di ammettere i familiari ai colloqui audiovisivi anche quando la madre non fosse in grado di effettuarli e invocando inoltre la situazione economica dei familiari come elemento giustificativo. La Corte rileva però che il motivo è formulato in modo generico, reiterativo e non confrontato con la motivazione dell'ordinanza impugnata, oltre che manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza consolidata.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 4, ord. pen.
Disposizione richiamata quale base del reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza.
art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.
Disposizione richiamata quale base del reclamo in materia di sorveglianza.
Regime differenziato cui è sottoposto il detenuto; i colloqui audiovisivi sono ammissibili solo nei limiti compatibili con le cautele proprie del regime.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte lo richiama per affermare l'inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti di specificità e per aspecificità del motivo.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Norma richiamata quale parametro della specificità dell'atto di impugnazione, che deve confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; deduzioni generiche, reiterative o meramente contestative non soddisfano il requisito di ammissibilità.
- In materia di regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il detenuto può essere autorizzato a colloqui visivi tramite modalità audiovisive solo in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza, purché le modalità tecniche siano compatibili con le cautele imposte dal regime.
- La possibilità di videocolloqui con familiari aventi diritto non opera in modo automatico: deve permanere la ratio della misura, ossia evitare al detenuto la scelta forzata tra familiari, e deve essere dimostrata la concreta impossibilità o gravissima difficoltà del colloquio in presenza.
- Attestazioni generiche o non idonee sulle condizioni economiche dei familiari non bastano a integrare il presupposto dell'impossibilità o della gravissima difficoltà del colloquio in presenza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21707/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21708/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21709/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21710/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21711/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21712/2026 del 12/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →