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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21838/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso, ritenendolo aspecifico e meramente contestativo, oltre che manifestamente infondato. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il condannato, ristretto in carcere in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., aveva chiesto, tramite reclamo ex art. 35-bis, comma 4, e art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen., di poter effettuare colloqui audiovisivi mensili con la madre e con gli altri familiari aventi diritto. Il Magistrato di sorveglianza aveva accolto solo parzialmente il reclamo, e il Tribunale di sorveglianza aveva poi respinto il gravame. Con il ricorso per cassazione l'interessato lamentava, in sostanza, che il provvedimento impugnato fosse contraddittorio e non conforme alla disciplina dei videocolloqui, sostenendo la possibilità di ammettere i familiari ai colloqui audiovisivi anche quando la madre non fosse in grado di effettuarli e invocando inoltre la situazione economica dei familiari come elemento giustificativo. La Corte rileva però che il motivo è formulato in modo generico, reiterativo e non confrontato con la motivazione dell'ordinanza impugnata, oltre che manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza consolidata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; deduzioni generiche, reiterative o meramente contestative non soddisfano il requisito di ammissibilità.
  • In materia di regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il detenuto può essere autorizzato a colloqui visivi tramite modalità audiovisive solo in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza, purché le modalità tecniche siano compatibili con le cautele imposte dal regime.
  • La possibilità di videocolloqui con familiari aventi diritto non opera in modo automatico: deve permanere la ratio della misura, ossia evitare al detenuto la scelta forzata tra familiari, e deve essere dimostrata la concreta impossibilità o gravissima difficoltà del colloquio in presenza.
  • Attestazioni generiche o non idonee sulle condizioni economiche dei familiari non bastano a integrare il presupposto dell'impossibilità o della gravissima difficoltà del colloquio in presenza.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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