Sentenza n. 131/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi in data 1° settembre 2025, ai sensi dell’art. 25 comma 4, l. n. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi dell’art. 22 e ss. e per la declaratoria di accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso presentata in data 31.7.2025, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di rilascio della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata il 31 luglio 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione detentrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi il 1° settembre 2025 ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, chiedendo l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti e l'ordine all'amministrazione di esibirli. Il ricorso è stato notificato il 26 settembre 2025 e depositato il 25 ottobre 2025. Il TAR ha rilevato d'ufficio la tardività del deposito rispetto al termine dimidiato di quindici giorni previsto per il rito camerale dall'art. 87, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile, poiché tra il perfezionamento della notifica, avvenuto il 26 settembre 2025, e il deposito del ricorso, effettuato il 25 ottobre 2025, è decorso un termine superiore ai quindici giorni previsti dall'art. 87, comma 3, c.p.a. La decisione ha quindi definito il giudizio senza esaminare nel merito il diritto di accesso né la legittimità del silenzio-rigetto. Le spese sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale della Questura di Frosinone.
Norme richiamate
Il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di accesso è stato qualificato come silenzio-rigetto, oggetto dell'impugnazione.
Disciplina generale del diritto di accesso documentale, invocata dal ricorrente.
Per i giudizi trattati in camera di consiglio, il deposito del ricorso deve avvenire entro il termine dimidiato di quindici giorni dalla notificazione; il mancato rispetto del termine comporta l'irricevibilità del ricorso.
Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.
Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Nel rito camerale relativo alla materia dell'accesso, il ricorso deve essere depositato entro il termine dimidiato di quindici giorni decorrente dal perfezionamento della notificazione; il deposito oltre tale termine determina l'irricevibilità del ricorso, impedendo l'esame del merito della domanda di accesso.
- L'irricevibilità per tardivo deposito può essere rilevata dal giudice e comporta la definizione del giudizio senza esaminare la legittimità del silenzio-rigetto o la sussistenza del diritto di accesso documentale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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