Cassazione Penale, Ordinanza n. 23296/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando quindi la sentenza impugnata nel merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 15/07/2024, che aveva confermato la loro responsabilità per un furto al capo f) e, per uno soltanto di essi, per una rapina al capo d). Con un unico atto e successiva memoria, i ricorrenti hanno censurato: 1) la motivazione sulla responsabilità per furto e rapina, deducendo illogicità della ricostruzione probatoria e proponendo una diversa lettura degli elementi processuali; 2) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità del danno patrimoniale ex art. 62, comma 1, n. 4 c.p.; 3) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle fonti di prova, attività preclusa in sede di legittimità, e ha giudicato gli ulteriori motivi manifestamente infondati, rilevando che la sentenza di appello aveva fornito una motivazione non illogica sia sulla gravità del danno patrimoniale sia sulla valutazione negativa ai fini delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità
L'attenuante è esclusa quando il giudice di merito accerti, con motivazione non illogica, che il valore dei beni sottratti rende il danno patrimoniale non tenue.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Le censure che mirano a una diversa valutazione del compendio probatorio o a un nuovo giudizio di attendibilità delle fonti non sono consentite in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è preclusa la sovrapposizione della valutazione della Corte di cassazione a quella compiuta dal giudice di merito sulle risultanze processuali e sull'attendibilità delle fonti di prova.
- La violazione della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" è rilevante in cassazione solo se si traduce in una manifesta e decisiva illogicità della motivazione, non potendosi invocare una autonoma rivalutazione del materiale probatorio.
- La censura sulla motivazione di responsabilità è inammissibile quando si risolve nella proposta di una lettura alternativa dei dati processuali già apprezzati dal giudice di merito.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere legittimamente esclusa quando il valore dei beni sottratti esclude la particolare tenuità del pregiudizio, purché la motivazione sia congrua.
- Il diniego delle attenuanti generiche è immune da censura se il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
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