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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16216/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che confermava la condanna per lesioni, minaccia aggravata e insolvenza fraudolenta. Ha dedotto due motivi: 1) remissione tacita della querela per la mancata comparizione della persona offesa (lin Long), con conseguente estinzione dei reati; 2) mancata e insufficiente motivazione sulla attendibilita' della persona offesa, censurando l'utilizzo delle sue dichiarazioni rese in fase di indagine non confermate in dibattimento

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata l'affermazione di remissione tacita perché dagli atti non risultava che il querelante fosse stato espressamente avvertito che la mancata comparizione sarebbe stata interpretata come volontà di rimettere la querela, né risultava notificato il decreto di citazione; quindi non si poteva inferire remissione tacita. Sul secondo motivo ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione di attendibilità del giudice di merito (questione di fatto adeguatamente motivata e parzialmente riscontrata con il referto medico e il contesto delle inadempienze). Quanto all'uso delle dichiarazioni predibattimentali, la Corte ha ritenuto legittimo il loro utilizzo poiché non era prevedibile ex ante l'irreperibilità del teste (quindi non era necessaria la prova anticipata), e la valutazione rientra nelle ipotesi di deroga per impossibilità sopravvenuta di ripetizione. Per tali ragioni il ricorso e' dichiarato inammissibile; Lomonaco e' condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. (lett. b) e e))

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso ha invocato la lett. b) per violazione di norme penali (remissione tacita) e la lett. e) per carenza di motivazione sull'attendibilita' della persona offesa

  • art. 152 cod. pen.

    fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela

    La remissione della querela si identifica con una formale espressione di volontà ricevuta dall'autorità; condotte extraprocessuali incompatibili con la volontà di persistere possono integrare remissione solo se valutate come processualmente efficaci, ma l'assenza del querelante non basta senza l'avvertimento

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Regola l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento; la Corte valuta se era prevedibile ex ante l'irreperibilità del teste per giustificare l'uso delle dichiarazioni predibattimentali

  • art. 526 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Rinvio al principio del contraddittorio nell'acquisizione delle prove e alle deroga in caso di impossibilita' sopravvenuta di ripetizione; la Corte verifica compatibilità con il principio costituzionale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere di versare una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata nella misura di euro 3.000

  • D.L. 28 ottobre 2020, n.137 art.23

    Riferimento alle modalita' di deposito delle conclusioni scritte e all'istruttoria in Cassazione (richieste scritte delle parti)

  • Sez. Un. n.31668/2016 (Pastore)

    integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale ... previo espresso avvertimento

    La giurisprudenza di legittimità afferma che la remissione tacita richiede l'avvertimento e circostanze che rendano la mancata comparizione incompatibile con la volonta' di persistere nella querela; principio applicato dalla Corte per escludere remissione nel caso in esame

  • Sez. 4 n.10153/2020 (Tassone)

    Richiama il principio secondo cui l'attendibilita' della persona offesa e' questione di fatto non sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni o congetture prive di plausibilita'

  • Sez. 6 n.50994/2019

    Stabilisce che la prevedibilita' dell'irreperibilita' del teste deve essere valutata ex ante con riferimento alle circostanze note o conoscibili; criterio usato dalla Corte per ammettere le dichiarazioni predibattimentali

Massime di principio

  • La mancata comparizione del querelante non costituisce automaticamente remissione tacita: deve esserci un avvertimento espresso o elementi che rendano la mancata presenza manifestazione incompatibile con la volonta' di continuare la querela
  • La valutazione della attendibilita' della persona offesa e' un apprezzamento di fatto del giudice di merito e in Cassazione e' sindacabile solo se la motivazione e' manifestamente contraddittoria o basata su congetture non plausibili
  • Le dichiarazioni raccolte in fase di indagine possono essere utilizzate se non era prevedibile ex ante l'irreperibilita' del teste; in caso contrario la parte doveva richiedere l'incidente probatorio
  • Non possono essere proposte in Cassazione questioni nuove non sollevate nel giudizio di merito, salvo profili rilevabili d'ufficio (es. utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali), che la Corte vaglia specificamente
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e pagamento a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.)

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