Cassazione Penale, Ordinanza n. 19754/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, osservando che esso non si misurava con gli apprezzamenti di merito della Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto investiva la responsabilità penale e, in particolare, sosteneva la sussistenza dello stato di necessità ex art. 54 c.p. quale causa di giustificazione idonea a escludere l'antigiuridicità della condotta. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero generiche e non confrontate con la motivazione di merito della Corte territoriale, che aveva già esaminato e confutato la dedotta situazione di necessità con argomentazione puntuale.
Norme richiamate
È la fattispecie di evasione oggetto della condanna confermata in sede di merito.
La Corte richiama lo stato di necessità come causa di giustificazione dedotta dal ricorrente, ma ne esclude la rilevanza nel caso concreto per la genericità del motivo e per il mancato confronto con la motivazione di merito.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso che censuri la responsabilità penale deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente assertive sono manifestamente infondate.
- La deduzione di una causa di giustificazione, come lo stato di necessità, non è sufficiente se non è sorretta da un effettivo confronto con gli accertamenti di merito già compiuti e con le relative ragioni di esclusione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina processuale applicabile.
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