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Sentenza

Sentenza del 17/07/2019 n. 19158 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava l'esclusione dalla base imponibile IVA degli importi addebitati dalla T. s.r.l. ai clienti come "tassa marmi" nell'ambito di servizi di trasporto di marmo effettuati nel 2002. Secondo l'Agenzia, la società, quale soggetto nel cui nome veniva effettuato il trasporto oltre i confini comunali, era soggetto passivo della tassa e gli importi riaddebitati dovevano concorrere alla base imponibile IVA. La Corte ha precisato che l'esclusione prevista dall'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 opera soltanto quando il pagamento costituisce un'anticipazione effettuata in nome e per conto del committente, con regolare documentazione. Se invece il trasportatore paga in nome proprio, gli importi concorrono alla base imponibile, salvo verificare se il costo fosse effettivamente dovuto in base al contratto e alla normativa applicabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibili gli altri due motivi. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana e ha rinviato la causa, anche per le spese, alla medesima Commissione in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà verificare se la T. s.r.l. abbia pagato la tassa in nome e per conto della committente, mediante spendita del potere rappresentativo, oppure in nome proprio. Nel primo caso l'importo, se regolarmente documentato, non entrerà nella base imponibile IVA; nel secondo caso dovrà essere valutato come componente del corrispettivo del servizio, tenendo conto della sua effettiva debenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 13, comma 1

    La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione.

    Rientrano nella base imponibile IVA i corrispettivi, gli oneri e le spese dovuti al prestatore in relazione al servizio. Restano esclusi gli importi non effettivamente dovuti, compresi quelli riconducibili a imposte illegittimamente traslate senza valido fondamento normativo.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15, comma 1, n. 3

    Non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.

    L'esclusione dall'IVA presuppone sia il pagamento in nome e per conto del committente, sia la regolare documentazione dell'anticipazione. Il semplice riaddebito di un costo non è sufficiente.

  • Legge 15 luglio 1911, n. 749, art. unico, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 55, comma 18

    La tassa è dovuta sui marmi escavati nel territorio comunale e trasportati fuori di esso.

    Il presupposto della tassa è il trasporto del marmo oltre i confini comunali, non la proprietà o la mera estrazione del materiale. Il soggetto passivo è individuato nel soggetto nel cui nome il trasporto viene effettuato.

  • D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, art. 2, comma 2-ter, convertito dalla legge 25 marzo 1999, n. 75

    La tassa è applicata ai marmi e loro derivati ed è determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente alle attività del settore marmifero locale.

    La disposizione chiarisce l'ambito oggettivo della tassa, estendendolo ai marmi e ai loro derivati e collegandone la determinazione alle esigenze di spesa comunale.

  • Art. 23 del Trattato CE, come interpretato dalla Corte di giustizia, sentenza 9 settembre 2004, Carbonati Apuani

    Il tributo, commisurato al peso della merce e riscosso in relazione al trasporto oltre i confini comunali, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione.

    La tassa marmi è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea perché colpisce le merci in ragione del loro attraversamento dei confini territoriali.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    Il diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato è soggetto al termine decadenziale biennale per la presentazione dell'istanza.

Massime di principio

  • Un importo riaddebitato al cliente è escluso dalla base imponibile IVA solo se il prestatore ha agito quale mandatario con rappresentanza, cioè in nome e per conto del cliente, e se l'anticipazione è regolarmente documentata.
  • Se il prestatore sostiene il costo in nome proprio, anche se nell'interesse del cliente, il relativo rimborso costituisce normalmente parte del corrispettivo imponibile IVA.
  • Per stabilire il trattamento IVA di un tributo o costo riaddebitato occorre esaminare concretamente il contratto, le fatture, i documenti di pagamento e l'eventuale spendita del nome del committente.
  • L'individuazione del soggetto passivo di un tributo dipende dal presupposto previsto dalla legge: nel caso esaminato, il presupposto era il trasporto oltre il confine comunale e non la proprietà della merce.
  • La mera illegittimità o incompatibilità europea di un tributo non risolve automaticamente la questione IVA: occorre comunque verificare se l'importo sia contrattualmente dovuto e se sia stato pagato come vera anticipazione per conto del cliente.
  • In sede di rinvio, quando la cassazione dispone ulteriori verifiche di fatto, il giudice deve attenersi ai principi di diritto indicati dalla Corte e riesaminare la documentazione secondo tali criteri.

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