Cassazione Civile, Ordinanza n. 28781/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali asseritamente residui, pari a euro 12.000, dovuti per l'attività svolta in favore della debitrice in una transazione con il Ministero della giustizia. L'ingiunta ha proposto opposizione con atto di citazione. Il Tribunale ha ritenuto applicabile il rito speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, ha disposto il mutamento del rito e ha dichiarato l'opposizione inammissibile perché la citazione, pur notificata entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c., sarebbe stata depositata in cancelleria oltre tale termine. Con il ricorso per cassazione la parte opponente ha denunciato violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 4 e 14, sostenendo che, quando l'opposizione è proposta con citazione anziché con ricorso, la tempestività va valutata con riguardo alla notifica dell'atto e non al suo deposito, e che l'errore nel rito non può determinare decadenze ulteriori rispetto a quelle maturate secondo il rito in concreto prescelto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo e ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nei procedimenti soggetti al D.Lgs. n. 150 del 2011, se l'atto introduttivo è stato erroneamente proposto con citazione invece che con ricorso, il procedimento è correttamente instaurato quando la citazione sia stata notificata tempestivamente; gli effetti sostanziali e processuali si producono secondo il rito effettivamente seguito, e l'eventuale mutamento di rito opera solo per il futuro, senza effetti retroattivi. Perciò non poteva dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione solo perché il deposito della citazione era avvenuto oltre il termine previsto, essendo invece decisiva la tempestiva notificazione. L'ordinanza del Tribunale di Salerno è stata cassata con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato il parametro formale del motivo di ricorso, diretto a denunciare la violazione delle norme sul rito speciale applicabile all'opposizione al decreto ingiuntivo per compensi professionali.
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4
La norma è letta come disposizione che, in caso di errore nella scelta tra ricorso e citazione nei procedimenti semplificati, sana pienamente gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo il rito in concreto seguito, facendo salve solo le decadenze e preclusioni già maturate secondo quel rito; l'ordinanza di mutamento del rito opera solo pro futuro.
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14
È la disciplina speciale applicabile alle controversie sugli onorari e diritti di avvocato, che consente sia l'introduzione con ricorso sia, in via monitoria, il successivo giudizio di opposizione secondo il modulo del procedimento sommario speciale.
Il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo rileva ai fini della tempestività dell'opposizione; nel caso di citazione, ciò che conta è la notificazione entro tale termine, non il deposito in cancelleria.
È la norma sull'opposizione a decreto ingiuntivo, richiamata per qualificare l'atto introduttivo del giudizio di opposizione.
Costituisce, nel combinato disposto con il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la base della controversia per il pagamento degli onorari professionali.
Regolano il procedimento monitorio nel quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.
artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.
Sono richiamati come norme applicabili nel giudizio di opposizione inserito nel rito speciale.
art. 111 Cost.
È evocato per sottolineare che la disciplina del mutamento di rito mira a ridurre le incertezze processuali e a garantire economia processuale e ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Nei procedimenti soggetti al D.Lgs. n. 150 del 2011, l'errore nella forma dell'atto introduttivo tra citazione e ricorso non determina di per sé inammissibilità o decadenze ulteriori: rileva la tempestività dell'atto secondo il modello processuale concretamente adottato.
- Quando il rito speciale prevede il ricorso e la parte propone invece citazione, la domanda conserva efficacia se la citazione è stata notificata nei termini; il deposito può assumere rilievo solo se previsto dal rito effettivamente seguito o se da esso derivino decadenze già maturate.
- L'ordinanza di mutamento del rito ex art. 4 D.Lgs. n. 150 del 2011 non ha efficacia retroattiva: produce effetti soltanto per il futuro e non può essere utilizzata per invalidare ex post atti già validamente compiuti secondo il rito in concreto prescelto.
- Nei riti semplificati, la disciplina del mutamento di rito realizza una forma di fungibilità tra modelli processuali, purché non siano compromessi il contraddittorio e il diritto di difesa.
- L'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo non può essere dichiarata facendo applicazione delle regole del rito corretto a fatti processuali compiuti sotto il rito erroneamente prescelto, se la legge impone di valutare gli effetti secondo quest'ultimo.
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