Cassazione Penale, Ordinanza n. 08697/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva revocato la misura alternativa della semilibertà già concessa al condannato. Il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione, censurando la valutazione compiuta dal giudice di sorveglianza in ordine alla propria condotta durante l'esecuzione della misura. In particolare, secondo il provvedimento impugnato, erano state considerate plurime violazioni delle prescrizioni: assenze dai luoghi in cui avrebbe dovuto svolgere attività di volontariato, omessa comunicazione degli spostamenti autorizzati e inosservanza di diverse prescrizioni. La Corte rileva però che le doglianze miravano in sostanza a ottenere una diversa lettura dei fatti e una rivalutazione nel merito degli elementi già esaminati dal giudice di merito, senza confrontarsi realmente con la motivazione dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di sorveglianza fosse congrua, logica e immune da fratture, e che le censure fossero meramente valutative, dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, ai fini della revoca della semilibertà, rilevano condotte idonee a incidere gravemente sul rapporto fiduciario tra condannato e organi del trattamento, valutandosi il complessivo comportamento quale indice di inidoneità al trattamento e di esito negativo dell'esperimento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma non espressamente citata nel testo, ma il provvedimento riguarda la semilibertà quale misura alternativa e la sua revoca; il testo non consente di ricavare ulteriori riferimenti normativi specifici.
Non citato espressamente, ma il ricorso avverso provvedimenti di sorveglianza rientra nel procedimento di esecuzione; dal testo emerge solo il controllo di legittimità sulla motivazione.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità.
Norma non indicata nel testo; la decisione concerne comunque la revoca della misura alternativa della semilibertà.
Massime di principio
- In tema di revoca della semilibertà, assumono rilievo le condotte del condannato che, per natura, modalità e oggetto, ledano gravemente il rapporto fiduciario con gli organi del trattamento, rendendo non affidabile l'esperimento rieducativo.
- La revoca della semilibertà può essere sorretta dalla valutazione complessiva del comportamento del condannato, anche in presenza di reiterate violazioni delle prescrizioni e di condotte incompatibili con il programma trattamentale.
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del merito degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di sorveglianza; è scrutinabile solo l'effettiva tenuta logico-motivazionale del provvedimento impugnato.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando il provvedimento impugnato dia conto in modo coerente e completo delle violazioni riscontrate e del nesso tra tali violazioni e il venir meno della fiducia necessaria per il mantenimento del beneficio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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