Cassazione Penale, Sentenza n. 32849/2025 del 06/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la cassazione dell'ordinanza del GIP che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di nulla osta volta a consentire l'esecuzione di un permesso concesso dal Tribunale di sorveglianza ex art. 30 legge penitenziaria. Il ricorso denunciava vizi di motivazione (provvedimento manoscritto e sintetico), violazioni di legge rispetto alla disciplina dei permessi penitenziari e alla Costituzione, nonché la mancata considerazione del provvedimento già favorevole del Tribunale di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, quando il detenuto è contemporaneamente sottoposto a esecuzione di pena e a custodia cautelare, spetti al giudice della cautela autorizzare l'allontanamento (nulla osta) e che le autorizzazioni relative a singoli permessi o eventi temporanei non sono soggette a ricorso per cassazione, perché non incidono stabilmente sulla libertà personale. La Corte ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, con invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente rispetto alla forma e motivazione del provvedimento; la Corte non ha ritenuto che un'eventuale carenza formale potesse superare il profilo di inammissibilità per difetto di impugnabilità in cassazione
art. 15 disp. att. cod. proc. pen.
Citato in relazione alle esigenze di motivazione; la Corte ha ritenuto comunque prevalente la considerazione sull'inoppugnabilità dei provvedimenti cautelari temporanei
Norma del sistema penitenziario richiamata dal ricorrente: la Corte ha sottolineato che la disciplina dei permessi appartiene al giudice di sorveglianza ma che, in caso di sovrapposizione con custodia cautelare, la decisione sull'autorizzazione spetta al giudice della cautela
Norma che disciplina i permessi penitenziari: la Corte ha chiarito che il permesso concesso dal Tribunale di sorveglianza non determina automaticamente l'efficacia se il detenuto è sottoposto anche a custodia cautelare, essendo necessario il nulla osta del giudice della cautela
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente per profili costituzionali (dignità, trattamento); la Corte non ha ritenuto tale richiamo idoneo a mutare l'esito di inammissibilità legato all'impugnabilità
art. 111 Cost.
La Corte ha richiamato il principio relativo ai mezzi di impugnazione per escludere la cassazione rispetto a provvedimenti cautelari temporanei che non incidono stabilmente sulla libertà personale
art. 94, comma 1-ter
Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria relativi all'esecuzione delle condanne pecuniarie disposte dalla Corte
Massime di principio
- Se un detenuto è contemporaneamente in esecuzione di pena e in stato di custodia cautelare, la concessione del permesso penitenziario da parte del Tribunale di sorveglianza non produce automaticamente l'effetto di consentire l'allontanamento: occorre il nulla osta del giudice della cautela.
- I provvedimenti del giudice della cautela che autorizzano o negano allontanamenti per singoli eventi o permessi temporanei sono generalmente inoppugnabili in cassazione perché non incidono in modo stabile sulla libertà personale.
- Per impugnare efficacemente decisioni su permessi, occorre individuare il corretto rimedio procedurale e l'organo competente: presentare ricorsi in Cassazione quando il provvedimento non è cassabile espone al rischio di inammissibilità e di condanna per spese e ammende.
- È sempre consigliabile che le istanze e i provvedimenti siano chiari e motivati; tuttavia, la carenza di motivazione non è sufficiente, di per sé, a garantire l'ammissibilità di un ricorso in Cassazione se il tipo di provvedimento è estraneo alla giurisdizione di legittimità.
- Quando si cita giurisprudenza favorevole, verificare che i precedenti riguardino lo stesso tema sostanziale (es. impugnazione del provvedimento del tribunale di sorveglianza) e non fattispecie diverse, altrimenti il precedente potrebbe risultare inapplicabile.
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