Cassazione Penale, Sentenza n. 27410/2024 del 10/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato lordinanza del Tribunale di Napoli del 21/02/2024 che aveva confermato in parte misure cautelari (carcere per CALIENDO e IORIO, arresti domiciliari per MARRAPESE) relative a reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, autoriciclaggio, intestazione fittizia e dichiarazione fraudolenta. Le censure principali riguardavano: 1) la configurabilità dellaggravante di cui allart. 416-bis.1 c.p. (presunto fine specifico di agevolare la fazione ZAGARIA del clan dei Casalesi), per carenza di elementi probatori concreti e per il fatto che la vicinanza del CALIENDO ad altra fazione (SCHIAVONE) non dimostrerebbe il fine agevolativo verso ZAGARIA; 2) la utilizzabilità delle intercettazioni alla luce delle modifiche normative transitorie (d.l. n.161/2019 e successive) e della questione devoluta alle Sezioni Unite circa i termini di iscrizione dei procedimenti; 3) la sussistenza delle esigenze cautelari e linadeguatezza di misure meno afflittive; 4) rilievi sullapplicazione dellart. 512-bis alla luce della novella normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati nei sensi e limiti esposti: ha annullato lordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. Le ragioni principali del rinvio sono due: a) la questione sulla utilizzabilità delle intercettazioni, sulla quale le Sezioni Unite si sono pronunciate provvisoriamente indicando che la disciplina transitoria opera solo se sia il procedimento in cui sono state compiute le intercettazioni sia il procedimento diverso siano stati iscritti dopo il 31/08/2020; b) la carenza motivazionale del Tribunale nel dimostrare il fine specifico di agevolare la fazione ZAGARIA, laddove la motivazione aveva fatto ricorso in modo apodittico alla contiguità del CALIENDO con la fazione SCHIAVONE e alla cosiddetta forte connotazione mafiosa della societa AMBIENTA senza mostrare elementi idonei a dimostrare che le fatture false fossero state emesse con lindicata finalità mafiosa. La Corte ha inoltre precisato che la recente novella dellart. 512-bis amplia la fattispecie ma non modifica la fattispecie base contestata; non ha disposto la remissione in libertà per IORIO e CALIENDO, rinviando gli atti al Tribunale per riesame conforme.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la mera contiguità o rapporti con esponenti di una diversa fazione del clan non siano di per se idonei a provare il fine specifico di agevolare la fazione ZAGARIA; occorrono elementi probatori diretti o argomentazioni logiche che colleghino la condotta al fine mafioso.
La questione sullutilizzabilità delle intercettazioni alla luce della riforma transitoria e dei decreti successivi è cruciale: le Sezioni Unite, in informazione provvisoria, hanno indicato che la disciplina restrittiva opera solo se sia il procedimento in cui sono state compiute le intercettazioni sia il procedimento diverso siano stati iscritti dopo il 31/08/2020; in mancanza, alcune captazioni potrebbero essere inutilizzabili e il giudice di rinvio dovra valutare levidenza residua secondo il principio della prova di resistenza.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La sussistenza del regime cautelare personale trova rilievo centrale nellaggravante mafiosa: laddove questa risulti non adeguatamente motivata, il presupposto per la conferma di misure restrittive puo risultare indebolito; il giudice deve esplicitare i dati che giustifichino il mantenimento della misura e perche la presunzione prevista non sia superata.
La Corte ha osservato che la recente novella (secondo comma) amplia la portata della norma introducendo specifiche fattispecie riferite allesecuzione di appalti e elusione della documentazione antimafia, ma non modifica lipotesi base del primo comma contestata: la modifica non libera automaticamente da responsabilita atti commessi anteriormente.
d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 (conv. L. 28 febbraio 2020, n.7) e d.l. 10 agosto 2023, n.105
Riferiemento alle modifiche normative sulla disciplina delle intercettazioni e alla relativa disposizione transitoria; la questione interpretativa circa lambito applicativo della norma transitoria e i termini di iscrizione dei procedimenti e stata rimessa alle Sezioni Unite e ha inciso sul giudizio di Cassazione.
Massime di principio
- Per applicare laggravante di favoreggiamento mafioso occorre provare non solo contatti o rapporti di vicinanza, ma elementi che colleghino concretamente la condotta al fine specifico di agevolare lorganizzazione mafiosa; la mera contiguità a faction diversa non è sufficiente.
- Se lesito di un procedimento dipende dallutilizzabilità di intercettazioni, verificare sempre le date di iscrizione dei procedimenti rispetto alle norme transitorie: la mancata osservanza puo rendere inutilizzabili captazioni decisive e richiedere la verifica della prova residua.
- Il giudice che conferma o aggravata misure cautelari deve motivare puntualmente perche le circostanze concrete non consentono di superare la presunzione di pericolosità prevista dallart. 275 c.p.p.; affermazioni apodittiche o richiami generici non reggono in cassazione.
- Le modifiche legislative successive (es. novellazioni dellart. 512-bis) che ampliano la fattispecie non si traducono automaticamente in effetti liberatori per fatti anteriori; va valutata la portata temporale e se la novella cambi la natura dellillecito contestato.
- In presenza di dubbi sullutilizzabilità di prove chiave, la Corte può annullare e rinviare per un nuovo esame che scarti le prove eventualmentete inammissibili e riequilibri la valutazione complessiva degli indizi (prova di resistenza).
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