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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22384/2025 del 03/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (donante)

La controversia

La controversia nasce da una donazione, formalmente stipulata in Italia nel 1999, di una quota di immobile e fondo rustico situati in Italia. La donante ha sostenuto di non aver mai rilasciato la procura speciale utilizzata per conferire il potere di donare, di non aver mai avuto volontà di liberalità e di riscontrare varie irregolarità nella procura formata presso il Consolato italiano a Londra. In primo grado è stata dichiarata la nullità della donazione per nullità del mandato a donare; sono state respinte le ulteriori domande risarcitorie e le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di giurisdizione. In appello il convenuto soccombente ha insistito sulla tesi che la domanda fosse in realtà un'azione di falso e truffa commessa all'estero, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice italiano e della propria legittimazione passiva, oltre a contestare la nullità della procura e della donazione. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla giurisdizione sostenendo che la Corte d'appello avesse male interpretato l'oggetto della domanda, che riguarderebbe la falsità dell'atto consolare e non la validità della donazione; con il secondo motivo ha censurato la dichiarazione di nullità della procura a donare, affermando che l'atto consolare sarebbe conforme alla disciplina applicabile, che le irregolarità formali sarebbero irrilevanti e che la clausola ritenuta ampliativa dei poteri del mandatario sarebbe solo di stile. Ha inoltre prospettato, in via finale, una pretesa ultrapetizione del giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, ritenendo corretta la ricostruzione del giudice di merito circa l'oggetto della domanda: non un'azione di falso o truffa, ma una domanda di nullità della donazione per invalidità della procura a donare. Ha quindi confermato la giurisdizione del giudice italiano, rilevando che il convenuto era domiciliato o residente in Italia e che l'atto di donazione riguardava beni siti in Italia; ha inoltre osservato che anche la domanda risarcitoria non spostava il criterio di giurisdizione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ricordato che gli atti notarili consolari sono soggetti alla legge italiana, ha ritenuto che il ricorrente non avesse specificamente censurato tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, in particolare la sottoscrizione incompleta e la mancanza di autentica, e ha ribadito che l'interpretazione dell'atto di procura è accertamento di fatto non sindacabile se non per violazione dei canoni ermeneutici, qui non dedotta in modo specifico. È stata anche respinta la doglianza finale di ultrapetizione per difetto di specificità. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato nelle sue censure utili, con consolidamento della decisione di merito sfavorevole al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte distingue tra vizi di nullità processuale, errori di diritto e omesso esame di fatti decisivi, affermando che la critica alla ricostruzione dell'oggetto della domanda non può essere veicolata come violazione di legge quando in realtà investe un accertamento di fatto.

  • Reg. CE n. 44/2001

    È richiamato per escluderne l'applicazione alla domanda proposta, poiché non era diretta contro un cittadino straniero e la giurisdizione risultava radicata in base ai criteri interni.

  • Reg. UE n. 1215/2012

    È menzionato come regolamento sostitutivo del Reg. CE n. 44/2001, ma la Corte esclude comunque che il caso rientri nel suo ambito decisivo per la giurisdizione.

  • art. 3, comma 1, L. n. 218 del 1995

    La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia; nel caso concreto tale requisito era presente.

  • art. 56, L. n. 218 del 1995

    Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione; nel caso di specie era legge italiana.

  • art. 5, punto 3, Reg. CE n. 44/2001

    Per gli illeciti il criterio del luogo dell'evento dannoso va riferito al luogo in cui il danno si concretizza o, a scelta dell'attore, al luogo dell'evento generatore; nel caso era l'Italia.

  • art. 19, d.P.R. n. 200 del 1967

    Gli atti compiuti dalle autorità consolari nell'esercizio di funzioni notarili sono regolati dalla legge italiana.

  • L. n. 89 del 1913

    Gli atti notarili consolari restano soggetti alle regole della legge notarile italiana e alle relative formalità, la cui inosservanza può comportare nullità.

  • art. 58, n. 4, L. n. 89 del 1913

    L'atto notarile è nullo se non sono osservate determinate disposizioni della legge notarile, incluse quelle relative alla sottoscrizione.

  • art. 51, n. 10, L. n. 89 del 1913

    La sottoscrizione deve recare nome e cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaio.

  • art. 778 c.c.

    È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di determinare l'oggetto della donazione; la norma mira a garantire la massima precisione della volontà del donante.

  • art. 782 c.c.

    La nullità del mandato a donare si riflette sulla successiva donazione, che resta invalida se fondata su un potere dispositivo nullo.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione richiede una specifica deduzione del vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; qui la doglianza è stata ritenuta generica.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    L'interpretazione del negozio è riservata al giudice di merito e, in cassazione, è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, che devono essere specificamente indicati.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la pubblica fede dell'atto, ma la Corte ha ritenuto decisive le nullità formali e sostanziali accertate dal giudice di merito.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul valore dell'atto pubblico, ma non idoneo a superare le nullità accertate nella procura.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato solo per il deposito della memoria illustrativa in prossimità dell'udienza.

  • art. 778 c.c.

    La norma è letta in funzione di tutela della volontà del disponente, imponendo che il potere di determinare l'oggetto della liberalità non sia rimesso a clausole vaghe o indeterminate.

Massime di principio

  • L'oggetto della domanda, ai fini del riparto della giurisdizione e dell'individuazione delle censure proponibili in cassazione, va desunto dal petitum sostanziale e dalla causa petendi effettivamente allegati nell'atto introduttivo, non da una diversa qualificazione meramente prospettata dalla parte soccombente.
  • La contestazione della ricostruzione del contenuto della domanda o dell'atto negoziale è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio processuale o della violazione dei canoni legali di interpretazione; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa dei fatti o dell'atto.
  • In materia di donazioni, la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia e, se il bene donato è sito in Italia e l'atto è stipulato in Italia, tali elementi rafforzano il collegamento con l'ordinamento italiano.
  • Gli atti compiuti dalle autorità consolari nell'esercizio di funzioni notarili sono soggetti alla legge notarile italiana e devono rispettarne rigorosamente le forme prescritte, anche a pena di nullità.
  • Nel mandato a donare, la clausola che attribuisca al procuratore un potere eccessivamente ampio o indeterminato di identificare o modificare l'oggetto della liberalità viola la ratio dell'art. 778 c.c. e travolge anche la donazione successiva ex art. 782 c.c.
  • In cassazione una censura è inammissibile quando non colpisce tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, ovvero quando non specifica puntualmente quale canone interpretativo sia stato violato e in che modo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioniDonazioniCompravendita immobiliareProprietà
RamiInternazionale privatoProcesso civileSuccessioniContrattiDiritti reali
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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