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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32370/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (detenuto)

La controversia

Due fratelli, entrambi detenuti in regime differenziato ai sensi dell’art. 41-bis Ord. pen., avevano chiesto di effettuare un colloquio visivo. Il Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo del detenuto e disposto che l’Amministrazione penitenziaria consentisse il colloquio; il Tribunale di sorveglianza aveva confermato tale decisione. L’Amministrazione penitenziaria e il Ministero della Giustizia hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il primo hanno dedotto la violazione degli artt. 1, 35 e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., sostenendo che il provvedimento avrebbe riconosciuto una facoltà generalizzata di effettuare colloqui, anziché autorizzare il singolo colloquio, con conseguente difetto di interesse ad agire e di pregiudizio attuale e grave. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell’art. 41-bis Ord. pen. e degli artt. 125, comma 3, 666 e 678 c.p.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente il giudizio di bilanciamento e motivato solo apparentemente, richiedendo al parere negativo della Direzione distrettuale antimafia un livello dimostrativo assimilabile alla prova piena del futuro abuso del colloquio. Secondo i ricorrenti, il giudice avrebbe qualificato come generico il parere della DDA senza confrontarsi adeguatamente con il rischio che i colloqui riguardassero la gestione o l’organizzazione del sodalizio criminoso. Con il terzo motivo è stata dedotta l’omessa valutazione comparativa tra le esigenze di affettività del detenuto e quelle di sicurezza pubblica, avuto riguardo al fatto che entrambi i soggetti erano sottoposti al regime differenziato e appartenevano al medesimo sodalizio criminale. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 41-bis Ord. pen. per carenza di motivazione, sostenendo che la registrazione obbligatoria delle conversazioni non sarebbe sufficiente a neutralizzare i rischi di sicurezza, poiché i detenuti potrebbero utilizzare linguaggi criptici e la trasmissione dell’informazione potrebbe produrre un danno irreversibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che la sottoposizione al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. non esclude in assoluto la possibilità di colloqui visivi tra detenuti legati da rapporti familiari, anche quando entrambi siano sottoposti al medesimo regime, purché siano adottate modalità controllabili e sia effettuato un rigoroso bilanciamento tra il diritto a coltivare le relazioni affettive e le esigenze di sicurezza interna ed esterna. Il parere della DDA, previsto dalla disciplina amministrativa come obbligatorio ma non vincolante, deve essere considerato, ma non determina automaticamente il diniego: il giudice deve verificarne la concretezza e la specificità, senza sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione complessiva della pericolosità. Nel caso concreto, il parere negativo si fondava sul mero sospetto che i colloqui potessero riguardare la gestione e l’organizzazione del sodalizio criminoso. I giudici di merito lo hanno ritenuto generico, ipotetico e privo di indicatori individualizzanti idonei a dimostrare un pericolo obiettivo per l’ordine pubblico. La Corte ha ritenuto corretta tale valutazione, osservando che la prevalenza delle esigenze di sicurezza non può essere fondata su circostanze meramente ipotetiche e che l’Amministrazione ricorrente non aveva indicato quali specifici elementi rilevanti il provvedimento impugnato avrebbe omesso di esaminare.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Il testo della sentenza richiama il regime penitenziario differenziato e il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela dell’affettività.

    La sottoposizione al regime differenziato non esclude automaticamente i colloqui visivi con un familiare detenuto nel medesimo regime; il colloquio può essere autorizzato se sono garantite modalità controllabili e se non emergono elementi concreti e attuali di pericolo.

  • art. 1 Ord. pen.

    Richiamato dall’Amministrazione ricorrente a sostegno della censura relativa alla natura dell’autorizzazione al colloquio.

  • art. 35 Ord. pen.

    Richiamato dall’Amministrazione ricorrente in relazione alla tutela dei diritti del detenuto e alla contestazione dell’ampiezza del provvedimento autorizzativo.

  • art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.

    Richiamato in relazione al reclamo del detenuto e alla tutela giurisdizionale dei diritti derivanti dal rapporto penitenziario.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per la censura relativa alla motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza.

  • art. 666 c.p.p.

    Richiamato quale disciplina processuale applicabile al procedimento di sorveglianza.

  • art. 678 c.p.p.

    Richiamato quale disciplina processuale del procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza.

  • art. 27, secondo comma, Cost.

    Indicato quale fondamento costituzionale della funzione umanitaria del trattamento penitenziario e della tutela delle relazioni affettive.

  • art. 3 CEDU

    La dignità umana impone di riconoscere anche ai detenuti sottoposti al regime speciale un nucleo essenziale e irrinunciabile di diritti, tra cui la coltivazione dei rapporti affettivi familiari.

  • Circolare DAP del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126

    Prevede, per i colloqui tra detenuti sottoposti al regime differenziato, la considerazione del parere della DDA, obbligatorio ma non vincolante, e consente il diniego quando emergano concreti e rilevanti elementi ostativi.

Massime di principio

  • La sottoposizione di un detenuto al regime penitenziario differenziato previsto dall’art. 41-bis Ord. pen. non esclude, in quanto tale, l’autorizzazione a svolgere colloqui visivi con un familiare detenuto nel medesimo regime, purché il colloquio avvenga mediante modalità controllabili e non risulti idoneo a generare pericoli per la sicurezza interna o per l’ordine pubblico.
  • Il diritto del detenuto a coltivare le relazioni affettive familiari costituisce parte del nucleo essenziale dei diritti individuali e deve essere bilanciato con le esigenze di sicurezza pubblica e penitenziaria, con particolare rigore quando i familiari detenuti appartengano al medesimo sodalizio criminale.
  • Il parere della Direzione distrettuale antimafia previsto dalla disciplina amministrativa in materia di colloqui tra detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis è obbligatorio ma non vincolante; il giudice deve esaminarne i contenuti e verificarne la concretezza, senza attribuirgli efficacia automaticamente ostativa.
  • Il diniego di un colloquio tra familiari detenuti in regime differenziato può fondarsi sul parere della DDA soltanto quando esso evidenzi specifici e concreti fattori di pericolo per la sicurezza; un rischio formulato in termini generici o meramente ipotetici non è sufficiente a far prevalere le esigenze di ordine pubblico sul diritto all’affettività.
  • Nel giudizio di bilanciamento tra affettività e sicurezza, il giudice deve valutare gli elementi concreti posti a fondamento del rischio, ma non può sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione complessiva della pericolosità del colloquio.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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