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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34633/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la convalida del sequestro probatorio (area di circa 330 mq con rifiuti da demolizione) sostenendo: 1) violazione degli artt. 125 comma 3 e 355 comma 2 c.p.p. per carenza motivazionale del decreto di convalida, che si limitava a formula di stile senza indicare le concrete esigenze probatorie perseguite; 2) nullità per assenza del fumus commissi delicti, poiché gli accertatori avevano solo constatato un deposito incontrollato di rifiuti senza verificare la riferibilità degli stessi all'impresa appaltatrice (Edilizia Doretto e Buoso s.r.l.), e alcuni materiali erano riferibili ai proprietari del casone.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e assorbente. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 36072/2018) secondo cui il decreto di sequestro e il decreto di convalida devono contenere una motivazione, anche concisa, che specifichi le finalità probatorie perseguite e perché non sia possibile raggiungerle in altro modo. Nel caso di specie il decreto di convalida si limitava alla frase "visto, si convalida il sequestro" e il verbale di sequestro non esplicitava le esigenze probatorie, sicché la motivazione era carente. Il Tribunale del Riesame non poteva sopperire autonomamente a tale carenza. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto di convalida del 23/02/2022 e ha disposto la restituzione dell'area all'avente diritto, previo smaltimento dei rifiuti da parte del titolare dell'area.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 125 comma 3

    Richiama l'obbligo generale di motivazione degli atti cautelari; la Corte ha ritenuto che la convalida del sequestro deve essere motivata in relazione alle esigenze probatorie perseguite.

  • codice di procedura penale, art. 355 comma 2

    Norma richiamata dalla difesa in relazione ai vizi formali del decreto di convalida; la carenza motivazionale integra vizio del provvedimento.

  • codice di procedura penale, art. 253 comma 1

    il decreto di sequestro debba essere "motivato"

    Interpretato congiuntamente alle Sezioni Unite: l'obbligo di motivazione vale indipendentemente dalla natura delle cose sequestrate (corpo del reato o cose pertinenti) e deve indicare le finalità probatorie concrete.

  • decreto legislativo n. 152 del 2006, artt. 192 commi 1 e 2 e 256 comma 2

    Norme ambientali che individuano le fattispecie contestate (illecito abbandono/gestione rifiuti); la contestazione penale nel caso riguardava rifiuti da demolizione.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 36072 del 19/04/2018

    Principio di legittimità: il decreto di sequestro e la convalida devono contenere una motivazione, anche concisa, che espliciti le finalità probatorie e perché non si possa procedere diversamente; non è possibile differenziare l'onere motivazionale a seconda della natura degli oggetti sequestrati.

  • Sez. 2, sent. n. 49536 del 22/11/2019 (Rv. 277989)

    Principio secondo cui il Tribunale del Riesame non può integrare con motivazioni proprie le carenze del decreto di sequestro se tale integrazione implicherebbe l'individuazione di finalità probatorie spettanti al pubblico ministero.

  • decreto legge n. 137 del 2020, art. 23 comma 8

    Norma richiamata in relazione alla presentazione delle conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione; qui il P.G. ha chiesto l'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Un decreto di sequestro probatorio e la sua convalida devono contenere una motivazione, anche concisa, che indichi le concrete esigenze probatorie perseguite e perché tali esigenze non possano essere soddisfatte in altro modo.
  • La motivazione non può essere sopperita dal solo richiamo al titolo di reato o da una generica descrizione del fatto nel verbale di sequestro: è richiesto che il pubblico ministero espliciti le finalità probatorie nel proprio decreto di sequestro o convalida.
  • Il Tribunale del Riesame non può integrare di propria iniziativa le carenze motivazionali del decreto di sequestro attribuendo finalità probatorie che spettano esclusivamente al pubblico ministero.
  • La mera constatazione di un deposito incontrollato di rifiuti non è sufficiente a giustificare il sequestro probatorio se non è dimostrata la riferibilità dei rifiuti all'indagato (fumus commissi delicti) o la necessità specifica dei materiali sequestrati per l'accertamento.
  • Se la motivazione è carente il provvedimento di convalida può essere annullato senza rinvio e il bene restituito, eventualmente previa prescrizione di misure pratiche (es. smaltimento rifiuti) per tutelare interessi ambientali o di salute pubblica.
  • Per evitare l'annullamento, le indagini dovrebbero documentare con precisione la pertinenza dei materiali sequestrati rispetto alle attività contestate e le alternative investigative esperite o non praticabili.

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